Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine

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Questo è possibile, in virtù della legge del 21 marzo 199769 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; art. 7a e 48a), nel caso di trattati internazionali di portata limitata che chiariscono questioni tecnico-amministrative, ciò che è presumibilmente il caso in questo contesto. L’UFAS sarà inoltre tenuto a pubblicare un rapporto annuale sulle attività di

vigilanza della Confederazione e dei Cantoni e sulle sanzioni inflitte da questi ultimi (art. 28). Quanto alle organizzazioni per la protezione dei minori, è previsto che pubblichino

annualmente un rapporto contenente informazioni sui reclami trattati dai loro sportelli, sulla propria attività di controllo e sulle misure prese in caso di violazioni della regolamentazione da parte dei propri membri. Infine, l’UFAS dovrà valutare regolarmente l’efficacia delle misure di protezione dei minori secondo la LPMFV e presentare ogni cinque anni al Consiglio federale un rapporto sui risultati delle valutazioni (art. 29). I media digitali si evolvono costantemente e offrono possibilità di utilizzo sempre più variate. Questo comporta che anche l’uso che ne fanno i bambini e i giovani, con i rischi e i problemi che ne derivano, cambia costantemente70. Per una protezione efficace dell’infanzia e della gioventù dai rischi dei media è dunque importante osservare lo sviluppo tecnologico e le tendenze di utilizzo, valutando a intervalli regolari se, per quanto concerne film e videogiochi, le disposizioni in materia di protezione dei minori

continuino ad adempiere il loro scopo e proteggano sufficientemente i minorenni in Svizzera dai problemi esistenti e da quelli potenziali.

1.7 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Con l’avamprogetto proposto si mira a colmare le lacune ed eliminare le carenze normative nell’ambito prioritario dei contenuti mediali inappropriati per determinate fasce d’età, al fine di proteggere i minorenni dai contenuti che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale. Per quanto concerne i film e i videogiochi resi accessibili nel quadro di eventi pubblici, su supporto audiovisivo e tramite servizi a richiesta, questo avverrà mediante un obbligo d’indicazione dell’età minima e di controllo dell’età nonché la vigilanza sul rispetto di questi obblighi e l’adozione di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni legali. In virtù della regolamentazione in materia di protezione dei minori, che potrà essere dichiarata

vincolante dal Consiglio federale per tutti gli operatori del settore in questione, il settore dei film e quello dei videogiochi saranno dotati di un proprio sistema di classificazione in base

all’età valido per tutti i canali mediali a livello nazionale, su cui gli operatori dovranno

basarsi per l’indicazione dell’età minima prescritta per legge. Inoltre, in futuro tutti i fornitori

di supporti audiovisivi e gli organizzatori di eventi saranno giuridicamente tenuti a procedere a un controllo dell’età prima di rendere accessibile un film o un videogioco a

un minorenne. Se questi ultimi non hanno ancora l’età richiesta secondo la classificazione in base all’età, l’accesso al film o del videogioco dovrà essere negato loro. Sono previste alcune eccezioni se i bambini e i giovani sono accompagnati da un adulto. La vigilanza sull’attuazione delle disposizioni legali sarà esercitata dalle organizzazioni per la protezione dei minori nonché dai Cantoni e dalla Confederazione e le violazioni saranno punite. La protezione dei minori andrà migliorata anche nel settore della televisione, coordinandola con le summenzionate misure. Le pertinenti disposizioni non sono però inserite nell’avamprogetto in questione, bensì trattate nel quadro della revisione totale della LRTV. Le disposizioni in materia di protezione dei minori dei due atti normativi andranno quindi coordinate71.

Il problema della spedizione diretta di film e videogiochi su supporto audiovisivo da parte di venditori al dettaglio online esteri a consumatori in Svizzera resta una sfida

nonostante la normativa proposta. Conformemente al principio di territorialità, le norme

giuridiche possono essere fatte valere e applicate di regola solo sul territorio dello Stato che le emana. Nelle fattispecie transfrontaliere – quali la summenzionata spedizione di film e

videogiochi – una norma può però assumere un carattere transnazionale e produrre dunque

69 RS 172.010

70 Consiglio federale, Giovani e media. Futura impostazione della protezione dell’infanzia e della gioventù dai rischi dei media in Svizzera, Berna: UFAS 2015, cap. 10.4.

71 Cfr. commento all’art. 8 AP-LME del giugno 2018.