Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine

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pubblicano in prevalenza testi giornalistici, corredati in parte di brevi filmati. Anche i portali video che propongono unicamente video con contenuti editoriali quali ad esempio trasmissioni informative, educative, ricreative o sportive sono esclusi dalla definizione di servizi a richiesta ai sensi dell’AP-LPMFV, dato che sarebbe sproporzionato e inefficace imporre ai fornitori di notizie audiovisive una classificazione in base all’età e un’indicazione dell’età minima per contributi informativi giornalistici di attualità. Su quest’ultimo punto, la normativa si scosta volutamente dalla direttiva SMA dell’UE.

Lett. e: servizio di piattaforma

Come i servizi a richiesta, anche i servizi di piattaforma rendono accessibili film o videogiochi esclusivamente in forma digitale (download o streaming). A differenza dei primi, tuttavia, i secondi mettono unicamente a disposizione una piattaforma digitale, sulla quale sono poi gli utenti a caricare contenuti audiovisivi. Il fornitore del servizio di piattaforma si occupa solo dell’organizzazione dell’offerta (ovvero il modo in cui i contenuti vengono presentati), ad

esempio tramite mezzi automatici o algoritmi. Pertanto, la responsabilità per i contenuti messi a disposizione su una piattaforma digitale è in primo luogo degli utenti stessi. Il servizio di

piattaforma più conosciuto è YouTube, che tuttavia non ha sede in Svizzera.

I fornitori di infrastrutture che, per esempio, gestiscono i server sui quali sono memorizzati i contenuti audiovisivi (hosting provider), non sono considerati quali fornitori di servizi di

piattaforma. Questa definizione si applica unicamente al gestore del sito Internet in Svizzera che offre il servizio di piattaforma.

Lett. f: descrittori di contenuto

Un descrittore di contenuto è una rappresentazione, tramite un simbolo adeguato, dei pericoli per lo sviluppo dei minorenni connessi al contenuto di un determinato film o videogioco. Si può ad esempio segnalare che esso contiene scene di violenza o atti sessuali.

Capitolo 2: Film e videogiochi resi accessibili su supporto audiovisivo, nel quadro di eventi pubblici o tramite servizi a richiesta

Sezione 1: Indicazione dell’età minima e controllo dell’età

Art. 5 Indicazione dell’età minima e descrittori di contenuto

Cpv. 1: per «indicazione dell’età minima» si intende la segnalazione ben visibile della

classificazione in base all’età prevista per un determinato film o videogioco con i relativi

descrittori di contenuto. L’impiego di descrittori (simboli che segnalano contenuti di un certo tipo, come ad esempio violenza, sessualità o linguaggio scurrile) serve a dare informazioni più precise sui motivi per cui a un film o un videogioco non è stata attribuita una categoria d’età più bassa. I descrittori possono rivelarsi particolarmente utili per i genitori. I sistemi PEGI e

Kijkwijzer, per esempio, prevedono già oggi vari descrittori (cfr. n. 1.3.3).

La segnalazione dell’età minima e dei descrittori di contenuto potrà avvenire ad esempio

mediante un’indicazione a stampa o un’etichetta autoadesiva (nel caso dei supporti audiovisivi) oppure un’indicazione della categoria d’età, con i descrittori di contenuto del caso, accanto al prodotto (sui siti online). Per i film e i videogiochi su supporto audiovisivo, l’indicazione dell’età minima e i descrittori di contenuto dovranno figurare su ogni esemplare. I film e i videogiochi sprovvisti di tale indicazione non potranno essere resi accessibili ai minorenni.

L’indicazione dell’età minima e i descrittori di contenuto dovranno obbligatoriamente figurare in modo ben visibile sulle confezioni di film e videogiochi, il che significa che la loro classificazione in base all’età e i relativi contenuti dovranno essere riconoscibili a prima vista. Un’indicazione di piccole dimensioni sul retro della custodia di un DVD sarà, quindi, ovviamente insufficiente. Per maggiore chiarezza sarebbe sensato che le organizzazioni per la protezione dei minori

creassero o riprendessero un contrassegno visivo che permetta di distinguere le varie