Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 63 pagine

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pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) approvano l’articolo 21 nella formulazione proposta.

Approvazione parziale dell’articolo 21 nella formulazione proposta

Un Cantone (ZH), SIEA e SGN approvano soltanto in parte l’articolo 21 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all’articolo 21

La SIEA ritiene che sia sbagliato non coordinare i test delle organizzazioni per la protezione dei minori e quelli dei Cantoni, e chiede che i test siano coordinati a livello nazionale da un organo da definirsi, per far sì che si possa effettuare una valutazione attendibile per tutti gli operatori. A suo parere, la legge dovrebbe definire il quadro a questo riguardo, ad esempio la frequenza, il tipo e il numero totale delle ditte da testare. Anche secondo SGN è importante che i test siano effettuati a livello nazionale e con lo stesso metodo. A suo avviso, i test svolti a livello cantonale non sono rappresentativi. Pertanto propone di creare per ciascuna delle tre regioni linguistiche un ufficio incaricato di sorvegliare il rispettivo territorio.

• Altri suggerimenti e riserve in merito all’articolo 21

ZH non capisce come mai occorra un coordinamento per i test di acquisto tra l’UFAS e i Cantoni, dato che gli ambiti di competenza sono chiaramente definiti. Se occorresse davvero un coordinamento, apprezzerebbe qualche spiegazione al riguardo.

3.3.3.24 Art. 22 Utilizzo dei risultati dei test in procedimenti penali

1 In procedimenti penali possono essere utilizzate soltanto le informazioni acquisite

mediante test ordinati dalla Confederazione e dai Cantoni.

2 I test devono essere stati svolti come segue:

a. i test sono stati svolti dalle autorità stesse o da organizzazioni specializzate autorizzate;

b. i minorenni e i detentori dell’autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione ai test;

c. l’autorità competente o un’organizzazione specializzata autorizzata ha constatato che i minorenni:

1. sono idonei all’attività prevista, e

2. sono stati sufficientemente preparati a svolgerla;

d. i minorenni hanno svolto la loro attività anonimamente e sotto la sorveglianza di un adulto;

e. non sono stati adottati accorgimenti per nascondere la vera età dei minorenni;

f. i test sono stati immediatamente verbalizzati e documentati.

Approvazione dell’articolo 22 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, 18 Cantoni (ZH, BE, LU, UR, NW, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI,

VD, VS, GE e JU), UCS, PSS, SGDA, CFIG, COFEM, Croix-Bleue, DOJ, Experts Romandie, FV Sucht, FSP, JIF, media FORTI, PJ, FSAG, SGN, Dipendenze Svizzera, Zentrum für

Spielsucht, zischtig.ch e 6 privati (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) approvano l’articolo 22 nella formulazione proposta. A loro avviso, è importante per la protezione dei minori che i risultati dei test possano essere utilizzati nell’ambito di procedimenti penali.