Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 63 pagine
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3.3.3.27 Art. 25 Compiti di vigilanza dei Cantoni
1 Ogni Cantone ha il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi concernenti l’indicazione dell’età minima, i descrittori di contenuto e il controllo dell’età da parte dei fornitori di supporti audiovisivi e degli organizzatori di eventi che rendono accessibili film o videogiochi sul suo territorio.
2 I Cantoni presentano annualmente all’UFAS un rapporto in cui rendono conto della loro attività di vigilanza e delle pene inflitte conformemente agli articoli 32–34.
Approvazione dell’articolo 25 nella formulazione proposta
Tra tutti i partecipanti, 10 Cantoni (ZH, BE, LU, FR, SO, AR, AI, TG, VD e GE), UCS, CI
Commerce de détail, SGDA, CFIG, COFEM, DOJ, Experts Romandie, FSP, GameRights,
JIF, media FORTI, PJ, SGN, Coop e 5 privati (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF e pScT_M_JIF) approvano l’articolo 25 nella formulazione proposta.
Approvazione parziale dell’articolo 25 nella formulazione proposta
Tra tutti i partecipanti, 12 Cantoni (UR, OW, NW, BS, BL, SH, GR, AG, TI, VS, NE e JU), CI
Commerce de détail, CP, JIF, CDDGP, CPEJ, CDOS e Coop approvano soltanto in parte
l’articolo 25 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.
• Richieste e proposte di modifica relative all’articolo 25
A BS e BL la ripartizione dei compiti tra organizzazioni per la protezione dei minori e Cantoni pare poco giudiziosa, e il compito di vigilanza dei Cantoni poco chiaro. I due Cantoni propongono quindi che le organizzazioni per la protezione dei minori attuino le regolamentazioni in materia di protezione dei minori ma non esercitino la vigilanza sull’attuazione, in quanto quest’ultimo compito deve spettare ai Cantoni.
• Altri suggerimenti e riserve in merito all’articolo 25
A giudizio di VS sarebbe importante stimare il tempo necessario ai Cantoni per esercitare i previsti compiti di vigilanza, e assicurarsi che i Cantoni stessi, e in particolar modo la polizia del commercio dei Comuni competente per i controlli, dispongano delle risorse necessarie. Secondo nove Cantoni (UR, BS, BL, SH, GR, TI, VS, NE e JU), CDDGP, CPEJ e CDOS, occorrerebbe verificare regolarmente e se del caso adeguare le ripercussioni finanziarie per i Cantoni, nello specifico, secondo JU, adeguando l’importo degli emolumenti previsti all’articolo 31. AG evidenzia che le ripercussioni finanziarie dei compiti di vigilanza assegnati ai Cantoni dall’articolo 25 devono essere limitati al minimo indispensabile, evitando di oltrepassare la misura prevista nel rapporto esplicativo (n. 3.2). Il CP raccomanda di limitare al minimo indispensabile l’onere amministrativo addossato ai Cantoni per l’allestimento dei rapporti annuali. In questo senso, otto Cantoni (UR, NW, BS, BL, SH, GR, NE e JU), CDDGP, CPEJ e CDOS auspicano che la Confederazione organizzi in modo pragmatico la collaborazione con i Cantoni.
OW e AG sottolineano l’importanza di accordi chiari tra Confederazione e Cantoni, onde evitare sovrapposizioni.
Secondo CI Commerce de détail e Coop, l’efficacia del sistema può essere garantita soltanto con condizioni quadro uniformi a livello nazionale. Secondo la JIF, è ancora troppo poco chiaro come si potrà strutturare concretamente la ripartizione dei compiti in modo giudizioso.
OW si chiede se non sia più ragionevole far attuare la vigilanza dalle organizzazioni per la protezione dei minori e dall’UFAS, in particolare nel caso dei piccoli Cantoni.