Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 63 pagine
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Approvazione parziale dell’articolo 22 nella formulazione proposta
Due Cantoni (OW e FR) e SIEA approvano soltanto in parte l’articolo 22 nella formulazione proposta ed esprimono le riserve presentate di seguito.
• Riserve in merito all’articolo 22
Pur apprezzando la possibilità di effettuare test di acquisto, FR si chiede se i test di acquisto e la loro utilizzazione nell’ambito di procedimenti penali siano davvero legittimi alla luce dell’attuale giurisprudenza. OW, che apprezza altresì il chiaro disciplinamento, suggerisce di chiarire la questione dell’analisi penalistica dei test di acquisto e di tenerne conto nell’attuazione della legge.
Secondo la SIEA, il coordinamento dei test a livello nazionale e una precisazione delle condizioni quadro (cfr. il commento all’art. 21) consentirebbero di conferire ai test carattere vincolante per eventuali procedimenti penali e quindi di evitare sovrapposizioni.
Rifiuto dell’articolo 22
CI Commerce de détail e Coop esprimono riserve riguardo all’utilizzazione dei risultati dei test in procedimenti penali e pertanto sono tendenzialmente contrari all’articolo 22 nella forma proposta. Segnalano le esperienze che hanno acquisito nell’ambito dell’utilizzazione dei test di acquisto nei settori dell’alcol e del tabacco, retti da normative penali cantonali molto varie che spesso prevedono il perseguimento penale dei singoli venditori, al quale sono contrari di principio (cfr. anche il commento all’art. 32).
Un privato (pBaF) si schiera di principio contro la possibilità di utilizzare i risultati dei test in procedimenti penali. A suo giudizio, il testatore minorenne assumerebbe in tale contesto il ruolo di agente infiltrato, contro i principi applicabili in materia di procedura penale in Svizzera, dove le condizioni per il ricorso a inchieste mascherate sono molto restrittive e in questo caso non sono adempiute.
Nessun commento sull’articolo 22
CDDGP non si è espressa sull’articolo 22.
3.3.3.25 Art. 23 Disposizioni d’esecuzione relative ai test
Il Consiglio federale disciplina in particolare:
a. la vigilanza sulle organizzazioni specializzate;
b. i dettagli riguardanti il reclutamento, la preparazione, l’accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;
c. i requisiti per la verbalizzazione e la documentazione dei test svolti;
d. i riscontri ai fornitori e agli organizzatori di eventi interessati in merito ai test svolti.
Approvazione dell’articolo 23 nella formulazione proposta
Tra tutti i partecipanti, 19 Cantoni (ZH, BE, LU, UR, OW, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI,
AG, TG, TI, VS, GE e JU), UCS, SGDA, CFIG, COFEM, Croix-Bleue, DOJ, Experts Romandie, FV Sucht, FSP, JIF, media FORTI, PJ, FSAG, SGN, Dipendenze Svizzera,
Zentrum für Spielsucht, zischtig.ch e 6 privati (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) approvano l’articolo 23 nella formulazione proposta.