Avamprogetto Accordo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine

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Articolo 13

Diritto di ingresso e di uscita

1. Fatto salvo il paragrafo 3, i cittadini della Svizzera e del Regno Unito nonché i loro

familiari che soggiornano nel territorio dello Stato ospitante alle condizioni previste dal presente titolo hanno il diritto di lasciare lo Stato ospitante e di entrarvi ai sensi dell’allegato I articolo 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone dietro presentazione di un passaporto o di una carta di identità nazionale in corso di validità e di un passaporto in corso di validità nel caso di familiari che non sono cittadini della Svizzera o del Regno Unito.

Cinque anni dopo la data stabilita, il Regno Unito può decidere di non accettare più, per l’ingresso o l’uscita dal suo territorio, le carte di identità nazionali sprovviste di chip conforme alle norme dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale applicabili in materia di identificazione biometrica.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, nessun visto di ingresso o di uscita né alcuna formalità

equivalente possono essere prescritti al titolare di un documento in corso di validità rilasciato in conformità con i seguenti articoli del presente Accordo:

(a) articolo 16;

(b) articolo 21;

(c) articolo 24, nella misura in cui è applicabile ai cittadini della Svizzera e del Regno Unito.

3. In Svizzera, l’ingresso e l’uscita di cittadini del Regno Unito e dei loro familiari sono

regolati sulla base della sua associazione a Schengen. Se, e solo se, la Svizzera dovesse essere obbligata a richiedere documenti diversi da quelli indicati all’allegato I articolo 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone a causa della sua associazione a Schengen, il Regno Unito potrebbe richiedere a sua volta questi stessi documenti per l’ingresso e l’uscita dal Regno Unito di cittadini della Svizzera.

4. Lo Stato ospitante che impone il visto di ingresso (i) ai prestatori di servizi di cui

all’articolo 23 del presente Accordo che non sono cittadini della Svizzera o del Regno Unito o (ii) ai familiari che raggiungono il cittadino della Svizzera o del Regno Unito interessato dal presente Accordo nella data stabilita o dopo di essa concede a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari.

Articolo 14

Status di soggiorno permanente

1. Al fine di determinare l’ammissibilità a beneficiare dello status di soggiorno

permanente in conformità con la legislazione nazionale, le Parti non richiedono ai cittadini della Svizzera o del Regno Unito di cui all’articolo 10 paragrafi 1 lettere a, b o