Avamprogetto Accordo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine

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e, 2 e 3 del presente Accordo di aver soggiornato legalmente e in via continuativa nel loro territorio per un periodo superiore a cinque anni.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, le assenze dal territorio della Svizzera o del Regno Unito per un periodo inferiore a quattro anni consecutivi non pregiudicano lo status di soggiorno permanente.

3. Lo Stato ospitante può imporre un sistema di notifiche per le partenze per l’estero delle persone con uno status di soggiorno permanente, nel qual caso il paragrafo 2 si applicherebbe soltanto se il titolare dello status di soggiorno permanente richiedesse una proroga di ulteriori quattro anni di tale status (in linea con la possibilità prevista dalla legislazione nazionale) e se la richiesta venisse accolta. La richiesta deve essere trasmessa entro sei mesi a partire dalla data di uscita dallo Stato ospitante.

Articolo 15

Status e cambiamenti di status

Il diritto dei cittadini della Svizzera e del Regno Unito nonché dei loro familiari di avvalersi direttamente della presente parte resta impregiudicato anche in caso di cambiamento di status, per esempio da studente a lavoratore subordinato o autonomo, a persona economicamente inattiva o a familiare. Le persone che prima della data stabilita beneficiavano del diritto di soggiorno in quanto familiari di cittadini della Svizzera o del Regno Unito non sono assimilabili alle persone di cui all’articolo 10 paragrafo 1 lettere a e b del presente Accordo. Di conseguenza, non possono far valere alcun diritto al ricongiungimento familiare secondo l’articolo 10 paragrafo 1 lettera e del presente Accordo.

Articolo 16

Rilascio dei documenti di soggiorno

1. Lo Stato ospitante può prescrivere ai cittadini della Svizzera o del Regno Unito nonché ai loro familiari che soggiornano nel suo territorio alle condizioni previste dal presente titolo di richiedere un nuovo status di soggiorno che conferisca loro i diritti di cui al presente titolo, unitamente a un documento attestante tale status, eventualmente in formato digitale. La richiesta di tale status è soggetta alle condizioni seguenti:

a) la procedura di domanda mira a verificare se il richiedente può godere dei diritti di soggiorno di cui al presente titolo. In tal caso, il richiedente ha il diritto di ottenere lo status di soggiorno e il documento attestante tale status;

b) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda non può essere inferiore a sei mesi dalla data stabilita per le persone che soggiornavano nello Stato ospitante prima di tale data. Per coloro che hanno il diritto di iniziare il soggiorno nello Stato ospitante dopo la data stabilita in conformità con il presente titolo, il termine per la presentazione della domanda è di tre mesi dal loro arrivo o dallo scadere del termine di cui al primo periodo della presente