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Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine

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detto regolamento e le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE)

n. 987/2009, fintantoché sono soddisfatte le condizioni in essi stabilite.

2. Alle persone beneficiarie di prestazioni di cui al paragrafo 1 lettera a si applicano le disposizioni del titolo III capitolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 per quanto riguarda le prestazioni di malattia.

Il presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, per quanto riguarda le prestazioni familiari basate sugli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Articolo 26b

Cittadini degli Stati membri dell’Unione

1. Le disposizioni della presente parte applicabili ai cittadini della Svizzera si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’Unione a condizione che:

(a) l’Unione abbia concluso e applichi un accordo corrispondente con il Regno Unito applicabile ai cittadini della Svizzera; e

(b) l’Unione abbia concluso e applichi un accordo corrispondente con la Svizzera applicabile ai cittadini del Regno Unito.

2. Non appena il Regno Unito e la Svizzera hanno notificato la data di entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 1, il comitato misto istituito dall’articolo 6 fissa la data a decorrere dalla quale le disposizioni della presente parte si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’Unione.

Articolo 26c

Funzionamento della presente parte in mancanza di un pertinente accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione

Qualora non sia in vigore alcun accordo tra il Regno Unito e l’Unione che preveda l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 a una determinata categoria di persone tra il Regno Unito e l’Unione, le norme di coordinamento dell’Unione di cui all’articolo 26 si applicano tra il Regno Unito e la Svizzera soltanto nella misura del possibile e di quanto necessario ai fini del presente Accordo.

Articolo 27

Rimborso, recupero e compensazione

Le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 in materia di rimborso, recupero e compensazione continuano ad applicarsi, purché l’evento riguardi persone non che non rientrano nel disposto dell’articolo 25, allorché: