Avamprogetto Accordo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine

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(a) l’evento si è verificato prima della data stabilita; o

(b) l’evento si verifica alla data stabilita o dopo di essa e riguarda una persona cui,

alla data dell’evento, si applicava l’articolo 25 o 26a.

Articolo 28

Evoluzione normativa e adeguamento degli atti dell’Unione

1. Qualora i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 siano modificati o sostituiti alla data stabilita o dopo di essa, i riferimenti a tali regolamenti contenuti nel presente Accordo si intendono fatti agli stessi, come modificati o sostituiti, conformemente agli atti elencati nell’allegato I parte II del presente Accordo.

Il comitato misto istituito dall’articolo 6 rivede l’allegato I parte II del presente Accordo e lo allinea a ogni atto che modifica o sostituisce i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE)

n. 987/2009 integrato nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e nell’Accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione, non appena una decisione in tal senso è adottata dal comitato misto Svizzera-Unione istituito dall’articolo 14 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dal corrispondente comitato misto istituito dall’Accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione. A tal fine, le Parti si informano vicendevolmente in seno al comitato misto istituito dall’articolo 6 del presente Accordo, quanto prima dopo l’adozione, in merito a ogni atto modificativo o sostitutivo di tali regolamenti.

2. In deroga al paragrafo 1 secondo comma, il comitato misto valuta gli effetti di un atto modificativo o sostitutivo dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 integrato nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e nell’Accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione, se tale atto:

a. modifica o sostituisce l’ambito di applicazione ratione materiae di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004; o

b. rende esportabili o non esportabili prestazioni in denaro che immediatamente prima della data stabilita erano non esportabili o esportabili in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004; o

c. rende esportabili per una durata illimitata prestazioni in denaro che immediatamente prima della data stabilita erano esportabili solo per una durata limitata in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004 o rende esportabili solo per una durata limitata prestazioni in denaro che immediatamente prima della data stabilita erano esportabili per una durata illimitata in virtù di detto regolamento.

Nell’effettuare la sua valutazione, il comitato misto tiene conto in buona fede dell’entità delle modifiche di cui alle lettere a-c nonché dell’importanza di garantire la continuità del buon funzionamento dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 tra la