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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine
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c. gestori di impianti con impegno di riduzione (art. 31 e 31a della legge sul CO2).
Titolo dell’art. 96a cpv. 1 frase introduttiva e lett. c, cpv. 2 frase introduttiva e lett. c
Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione con impegno di riduzione
1Un gestore di impianti con impegno di riduzione che gestisce impianti di cogenerazione, su richiesta ottiene il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 32a della legge sul CO2 se:
c. ha utilizzato al di fuori dell’impianto l’energia elettrica supplementare prodotta.
2Esso ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO sui combu-
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stibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 32a della legge sul CO2 se:
c. non attua le misure in un altro impianto per cui gestore ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;
Art. 96b Rimborso per i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili
1Un gestore di centrali termoelettriche a combustibili fossili su richiesta riceve il rimborso della differenza tra la tassa sul CO2 pagata per i combustibili e il prezzo minimo secondo l’articolo17 della legge sul CO2.
2Sono considerati centrali termoelettriche a combustibili fossili gli impianti che producono solo energia elettrica o contemporaneamente anche calore da combustibili fossili e che:
a. dopo l’entrata in vigore della modifica del … partecipano nuovamente al SSQE;
b. dispongono di una potenza complessiva di almeno un MW;
c. operano su un sito da almeno due anni o per più di 50 ore l’anno;
d. non sono utilizzati esclusivamente per la ricerca, lo sviluppo e la verifica di nuovi prodotti e processi; e
e. la cui funzione principale non è lo smaltimento di rifiuti urbani o speciali di cui all’articolo 3 lettera a o c OPSR8.
3In deroga al capoverso 2 gli impianti che producono energia elettrica e contemporaneamente calore non sono considerati come centrali termoelettriche a combustibili fossili qualora siano progettati principalmente per la produzione di calore e dispon-
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