Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 16 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 2Fedlex · Rapporto sui risultati
Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2 Rapporto sui risultati della consultazione
1 Introduzione
Lo scambio di quote di emissioni è uno strumento di mercato della politica climatica che consente ai partecipanti di ridurre le emissioni di gas serra dove risulta più conveniente. Il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni (SSQE) comprende oltre 50 impianti industriali a forte intensità di emissioni; in cambio questi sono esonerati dalla tassa sul CO2 per i combustibili. L’esiguo numero di partecipanti limita tuttavia lo sviluppo del mercato del CO2 svizzero. La Svizzera mira quindi a collegare il proprio SSQE con quello, più ampio, dell’Unione europea (UE), affinché le imprese svizzere possano beneficiare del mercato del CO2 europeo, liquido e trasparente. Ciò consentirà di offrire pari opportunità alle imprese a forte intensità di emissioni che partecipano allo scambio di quote di emissioni. Un accordo in tal senso è stato firmato a Berna il 23 novembre 20171. Affinché possa entrare in vigore, deve essere approvato e ratificato da entrambe le parti. Sulla base del messaggio del 1° dicembre 2017 del Consiglio federale concernente l’approvazione e la trasposizione dell’accordo (revisione parziale della legge sul CO )2, il Consiglio nazionale ha approvato il progetto il 3
2
dicembre 2018 e il Consiglio degli Stati il 7 marzo 2019. Nella votazione finale del 22 marzo 2019, il progetto è stato approvato. Da parte sua, l’UE ha approvato l’accordo il 23 gennaio 20183.
Prima dell’entrata in vigore, le parti devono anche effettuare eventuali modifiche alle rispettive basi giuridiche necessarie per l’attuazione degli obblighi derivanti dall’accordo. L’accordo entrerà in vigore il 1° gennaio dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
L’accordo sul collegamento dei due SSQE disciplina sostanzialmente il riconoscimento reciproco dei diritti di emissione. Per coprire le proprie emissioni di gas serra soggette al SSQE, chi è tenuto a partecipare al SSQE della Svizzera o dell’UE potrà utilizzare i diritti di emissione di entrambi i sistemi. Il collegamento permetterà inoltre l’integrazione nel SSQE svizzero del traffico aereo e delle centrali termiche a combustibili fossili, in analogia alla normativa UE. D’altro canto, un collegamento elettronico dei registri di scambio di quote di emissioni della Svizzera e dell’UE è necessario per permettere il trasferimento dei diritti di emissione tra i due sistemi. L’accordo non prevede la ripresa diretta del diritto UE; pertanto, non rientrerà nel campo di un futuro accordo istituzionale.
Le modifiche proposte devono entrare in vigore il 1° gennaio 2020 insieme all’accordo e alla revisione parziale della legge sul CO2.
1 Accordo del 23 novembre 2017 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, RS 0.814.011.268.
2 Messaggio del 1° dicembre 2017 concernente l’approvazione e la trasposizione dell’Accordo tra la Svizzera e l’Unione eruopea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (modifica della legge sul CO2), FF 2018 363, 17.073.
3 Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio del 23 gennaio 2018 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1-2. 2/16 153-00007/00001/00841/00005/S422-0196