Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 16 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sul CO2 Rapporto sui risultati della consultazione

Articolo 51

77 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre uno (USS) la commenta.

L’USS auspica che la trasparenza del piano di monitoraggio abbia un effetto regolatore paragonabile a quello dei diritti di emissione.

Articolo 52

64 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre 14 esprimono una riserva in merito (pvl, PLR, Huntsman, BASF, Scienceindustries, Lonza, Swissbrick, Economiesuisse, Novartis, USAM, AEROSUISSE, Swiss, HkbB, Swissmem).

I seguenti partecipanti approvano la modifica, ma la commentano come segue:

 I rapporti di monitoraggio devono continuare a essere verificati dagli organismi attualmente incaricati dall’autorità competente (pvl, PLR, Huntsman, Scienceindustries, BASF, Lonza, Swissbrick, Economiesuisse, Novartis).

 Nel caso in cui i rapporti di monitoraggio non siano più verificati da un organismo attualmente incaricato dall’autorità competente, chi partecipa al SSQE deve disporre di un termine di 20 giorni lavorativi (o 30 giorni secondo Swissbrick) per rettificare un rapporto di monitoraggio errato o incompleto prima che si proceda alla stima delle emissioni rilevanti a sue spese (Huntsman, Scienceindustries, BASF, Lonza, Swissbrick, Economiesuisse, Novartis, USAM, AEROSUISSE, Swiss, Hkbb, Swissmem).

 Alla stessa stregua, chi partecipa al SSQE deve disporre di un termine di 20 giorni lavorativi per rettificare un rapporto di monitoraggio prima che l’autorità competente corregga le emissioni nei limiti del suo potere discrezionale (Huntsman, Scienceindustries, BASF, Lonza, Economiesuisse, Novartis, USAM, AEROSUISSE, Swiss, Hkbb, Swissmem).

Articolo 54 capoverso 1

75 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, uno la commenta (USS) e due esprimono una riserva in merito (Swiss, Hkbb).

L’USS auspica che la trasparenza del piano di monitoraggio abbia un effetto regolatore paragonabile a quello dei diritti di emissione.

I due partecipanti (Swiss, Hkbb) che hanno espresso una riserva chiedono che sia l’UFAC a controllare che gli operatori di aeromobili adempiano ai loro doveri d’informazione ai sensi degli articoli 40 capoverso 2 e 53 capoverso 1, e che le informazioni da loro fornite siano complete e comprensibili.

Articolo 57

76 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre due l’approvano (USS, SCNAT).

I due partecipanti che approvano la disposizione accolgono favorevolmente

 le regole più precise e severe del Registro dello scambio di quote di emissioni concernenti i limiti di posizione degli operatori (USS e SCNAT);

 l’apertura e la gestione dei conti nonché la pubblicazione dei dati sulle transazioni (USS);

 la verifica dei conti già esistenti ogni tre anni (SCNAT).