Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/19: Legge federale sul trasporto di merci sotterraneo · 45 pagine

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Art. 10 Approvazione dei piani

I capoversi 1, 3–5, 7 e 8 si rifanno all'articolo 18 Lferr. Il capoverso 2 corrisponde alla versione dell'articolo 18 capoverso 1bisLferr prevista dalla legge federale sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (FF 2018 5125).

Art. 10 cpv. 2

La disposizione consente di affidare all'UFT anche la competenza di approvare utilizzi della galleria per scopi diversi da quello del trasporto di merci (ad es. la posa successiva di linee elettriche o di telecomunicazione).

Art. 10 cpv. 5

Non è necessaria alcuna concessione cantonale ad esempio per l'utilizzo del sottosuolo, o alcuna autorizzazione in deroga cantonale di cui all'articolo 24 LPT.

Art. 10 cpv. 6 lett. a

La lettera a si rifà all'articolo 9 capoverso 3 lettera b della legge sugli impianti a fune (RS 743.01).

La protezione delle superfici coltive è un interesse pubblico riconosciuto dall'articolo 3 capoverso 2 lettera a LPT.

L'interesse pubblico in materia di sicurezza consiste, nel caso di CST, nel fatto che l'impianto non deve presentare pericoli per terzi o lavoratori.

Tra gli interessi pubblici in materia di pianificazione del territorio e di tutela dell'ambiente rientra il raggruppamento di infrastrutture (p. es. linee elettriche): nella domanda di approvazione dei piani CST deve pertanto documentare di avere adeguatamente valutato tale possibilità. La relativa progettazione e realizzazione potrà essere disposta solo previa assunzione dei costi da parte dei gestori delle altre infrastrutture.

Art. 10 cpv. 6 lett. b

La lettera b si rifà all'articolo 9d capoverso 1 lettera b Lferr.

L'impresa ha una capacità finanziaria sufficiente se dispone dei fondi necessari a realizzare il progetto definitivo da approvare. Deve inoltre illustrare in modo plausibile come finanzierà l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura.

Art. 10 cpv. 7

Considerata nel suo insieme la realizzazione del sistema avrà un impatto considerevole su territorio e ambiente. Sarà pertanto necessario integrarla in un piano settoriale prima di rilasciare l'approvazione dei piani. Vi possono tuttavia essere parti o ampliamenti d'impianto che non hanno lo stesso impatto. La relativa valutazione andrà effettuata sulla base degli stessi criteri applicati per gli impianti ferroviari.

La procedura del piano settoriale può essere condotta già prima dell'entrata in vigore della presente legge, dal momento che le necessarie basi giuridiche sono già conte-