Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/19: Legge federale sul trasporto di merci sotterraneo · 45 pagine
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l'impresa a provvedere allo smaltimento del materiale, nel rispetto delle vigenti disposizioni cantonali e sulla base di un accordo giuridicamente vincolante, disponibile all'avvio della procedura di approvazione dei piani, relativo all'utilizzazione dei siti deputati. Il Cantone LU ritiene che l'articolo 22 sia da stralciare e che la questione dello smaltimento e dei depositi possa essere risolta facendo capo alla legge federale del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente e all'ordinanza del 4 dicembre 20154 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti.
Numerosi altri partecipanti (ad es. diversi Cantoni, CSP, AICA) chiedono che i gestori degli impianti di trasporto merci sotterranei siano sottoposti alle disposizioni cantonali e comunali sull'obbligo assicurativo, conformemente alle leggi cantonali di assicurazione sui fabbricati. Gli stessi partecipanti, sottolineando la competenza cantonale per l'impiego dei servizi di difesa, esigono che nella legge siano integrate disposizioni affinché i gestori partecipino ai costi di mantenimento dei servizi, adottino autonomamente accorgimenti per far fronte agli eventi e concludano con i Cantoni accordi sulle prestazioni e sul finanziamento.
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