Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine
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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche
per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)
1. Progetto complessivo
Il progetto concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri comprende tre settori tematici distinti e a sé stanti. Ogni settore tematico contiene importanti adeguamenti per i quali bisogna avviare nel più breve tempo possibile il processo di regolamentazione affinché possano entrare in vigore il 1° gennaio 2020. Per motivi di efficienza procedurale, i tre settori tematici sono riuniti in un progetto complessivo e, a fini di chiarezza, illustrati singolarmente qui di seguito. Al numero 2 è spiegata l’introduzione di semplificazioni nell’ambito delle esigenze relative alla liquidità e ai fondi propri per le piccole banche e società di intermediazione mobiliare particolarmente liquide e ben capitalizzate (categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche [OBCR]; RS 952.02). Il numero 3 è incentrato sull’adeguamento delle aliquote di rischio dei crediti garantiti da pegno immobiliare per immobili d’abitazione da reddito in Svizzera secondo l’approccio standard. Infine, il numero 4 tematizza l’obbligo delle banche di rilevanza sistemica di soddisfare le esigenze particolari (art. 9 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche [LBCR]; RS 952.0) in relazione alle case madri (le cosiddette «parent banks» o banche madri).
2. Istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati
2.1 Punti essenziali del progetto
2.1.1 Situazione iniziale
Il principio di proporzionalità è un elemento cardine della regolamentazione in materia di mercati finanziari e della vigilanza in funzione dei rischi applicate in Svizzera. Questo significa che le prescrizioni e la vigilanza sono adeguate e tengono conto della diversità degli istituti in termini di dimensioni, modelli aziendali e rischi. Sul piano internazionale la Svizzera rientra nel novero dei Paesi leader in materia di proporzionalità della regolamentazione bancaria.1
2.1.2 Necessità di agire e obiettivi
La crisi finanziaria degli anni 2007/2008 ha palesato la necessità di rivedere il livello di sicurezza delle banche, segnatamente per quanto riguarda i fondi propri e la liquidita. A ciò ha fatto seguito l’elaborazione di numerosi standard internazionali. Con l’applicazione di tali standard, in Svizzera è aumentata notevolmente la complessità della regolamentazione interna, al punto tale da costituire un onere eccessivo in particolare per i piccoli istituti. L’introduzione di semplificazioni nell’ambito delle esigenze relative alla liquidità e ai fondi propri per le piccole banche e società di intermediazione mobiliare2 particolarmente liquide e ben capitalizzate (categorie 4 e 5 giusta l’allegato 3 OBCR) mira, da un lato, a ridurre tale onere a livello dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) e, dall’altro, a creare un quadro normativo per concedere ulteriori semplificazioni che saranno implementate dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) tramite la pubblicazione di circolari.
2.1.3 Alternative esaminate e opzione scelta
Sulla base dell’articolo 4 capoverso 3 LBCR, il 16 luglio 2018 la FINMA ha avviato un progetto pilota in vista dell’introduzione del cosiddetto regime per le piccole banche. In uno scambio costruttivo con i rappresentanti del settore, ha definito i criteri di partecipazione e le semplificazioni. Nello specifico, per la partecipazione si richiedeva un «leverage ratio» semplificato di almeno l’8 per cento (anziché il 3 % secondo l’art. 46) e un «liquidity coverage ratio» medio del 120 per cento (in aggiunta al requisito di cui all’art. 14 cpv. 1 dell’ordinanza del 30 novem-
1 Cfr. BIS, Financial Stability Institute: Proportionality in Banking Regulation: A Cross-Country Comparison, 2017
2 Con l’entrata in vigore della LIsFi, prevista il 1° gennaio 2020, il termine «commerciante di valori mobiliari» attualmente utilizzato verrà sostituito con «società di intermediazione mobiliare».