Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine
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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche
per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)
così compensato da queste esigenze più elevate relative al «leverage ratio» semplificato, ossia alla quota di capitale non ponderata in funzione del rischio. Le esigenze differenziate relative al «leverage ratio» tengono segnatamente conto dell’esenzione dall’obbligo di detenere un cuscinetto di fondi propri di cui all’articolo 43 OFoP (cfr. art. 47a),
stabilito in misura proporzionale alle dimensioni e ai rischi delle banche delle categorie 4 e 5.
Capoverso 1 lettera b
La quota media di liquidità di cui al capoverso 4 deve essere almeno del 120 per cento. Con un valore simile la quota media di liquidità supera il requisito minimo del 100 per cento, che secondo l’articolo 14 OLiq deve essere rispettato in ogni momento. L’aumento del requisito di liquidità tiene conto del fatto che in una situazione di stress un istituto può trovarsi a dover far fronte a deflussi di liquidità significativi.
Capoverso 1 lettera c
Il grado di rifinanziamento di cui al capoverso 5 deve essere almeno del 100 per cento. Si garantisce in tal modo un finanziamento stabile degli istituti che beneficiano delle semplificazioni. Sul piano concettuale, il grado di rifinanziamento sostituisce la NSFR.
Capoverso 2
Le semplificazioni di cui all’articolo 47a sono aperte anche alle mere società di intermediazione mobiliare (prive dell’autorizzazione per l’attività bancaria). Le società di intermediazione mobiliare non devono tuttavia dimostrare di soddisfare le condizioni relative alla quota media di liquidità e al grado di rifinanziamento, poiché, in linea di massima, anche senza beneficiare delle semplificazioni non sono tenute a soddisfare esigenze in materia di liquidità.
Capoverso 3
Il «leverage ratio» semplificato è il risultato di un calcolo semplificato dell’indice massimo di leva finanziaria di cui all’articolo 46 OFoP. Si calcola dividendo i fondi propri di base (numeratore) di cui all’articolo 18 capoverso 2 in combinato disposto con gli articoli 21 e seguenti e 27 e seguenti OFoP per la somma (denominatore) di tutti gli attivi di bilancio (dedotti i valori immateriali, l’avviamento e le partecipazioni) e di tutte le posizioni fuori bilancio. Pertanto le esigenze relative alla qualità del capitale corrispondono ancora a quelle fissate all’articolo 46 OFoP.
Capoverso 4
La quota media di liquidità si determina dividendo la media (numeratore) calcolata sugli ultimi 12 mesi delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) a fine mese secondo gli articoli 15 e seguenti OLiq per il valore medio (denominatore) calcolato sugli ultimi 12 mesi del deflusso netto di fondi a fine mese secondo l’articolo 16 OLiq, atteso nell’arco di 30 giorni conformemente allo scenario di stress per la quota di liquidità a breve termine. Un istituto che unitamente alla richiesta secondo l’articolo 47a presenta una domanda di autorizzazione a esercitare l’attività secondo l’articolo 3 LBCR deve adempiere l’esigenza relativa alla quota di liquidità media soltanto nel momento in cui inizia la propria attività.
Capoverso 5
Il grado di rifinanziamento si calcola dividendo la somma (numeratore) degli impegni risultanti da depositi della clientela, obbligazioni di cassa, prestiti e mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie con una durata residua superiore a un anno e dei fondi propri computabili per la somma (denominatore) dei crediti nei confronti della clientela e dei crediti ipotecari.
Capoverso 6
La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative ai calcoli di cui ai capoversi 3–
5. A tal fine è importante che le posizioni fuori bilancio considerate nel calcolo semplificato corrispondano esattamente a quelle dell’indice massimo di leva finanziaria di cui all’articolo 46 OFoP («leverage ratio»).