Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche

per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)

la piazza finanziaria svizzera. Si supplisce alla rinuncia del cuscinetto di fondi propri proporzionale con l’esigenza, anch’essa proporzionale, relativa al «leverage ratio» semplificato, che è dell’8 per cento per le banche e le società di intermediazione mobiliare della categoria 5 e del 9 per cento per quelle della categoria 4.

Vengono altresì meno le esigenze relative al cuscinetto di capitale anticiclico settoriale di cui all’articolo 44, attualmente iscritto all’attivo per le posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare. Anche eventuali future esigenze relative a un cuscinetto di capitale anticiclico generale non produrrebbero effetti per questi istituti.

Vista la complessità delle disposizioni di esecuzione tecniche relative al calcolo dell’esposizione totale, gli istituti che beneficiano delle semplificazioni non sono più soggetti all’obbligo di osservare le disposizioni sul «leverage ratio» di cui all’articolo 46 OFoP. In sostituzione calcolano un «leverage ratio» semplificato come quello definito all’articolo 47b capoverso 3, che fornisce una buona approssimazione del «leverage ratio» di cui all’articolo 46. Con il previsto cuscinetto di 5 punti percentuali per gli istituti della categoria 5 e di 6 punti percentuali per quelli della categoria 4 si garantisce il mantenimento del livello del «leverage ratio» stabilito dall’articolo 46.

Non si applicano neppure i meccanismi sanzionatori legati alle esigenze in materia di fondi propri ponderati in funzione del rischio, segnatamente quelli contemplati dall’autodisciplina nell’ambito della concessione di crediti ipotecari giusta l’articolo 72 capoverso 5.

Sebbene, in linea di massima, non siano tenute a calcolare i fondi propri necessari di cui agli articoli 41–46, le succursali di banche o società di intermediazione mobiliare estere possono chiedere di beneficiare delle semplificazioni contemplate a livello di circolare della FINMA (cfr. n. 2.1.2).

Ulteriori semplificazioni sono previste nell’ambito delle esigenze relative alla liquidità. Conformemente al calendario del Comitato di Basilea per la vigilanza sulle banche, la NSFR avrebbe dovuto essere recepita nel diritto svizzero il 1° gennaio 2018. A causa dei ritardi a livello internazionale, il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ne ha nuovamente posticipato l’introduzione. Tuttavia, non appena la NSFR sarà in vigore, gli istituti che beneficeranno delle semplificazioni dovranno essere esonerati dall’obbligo di calcolarla e di osservarla. Per le banche e le società di intermediazione mobiliare che beneficiano delle semplificazioni il grado di rifinanziamento semplificato (art. 47b cpv. 5) funge da approssimazione della NSFR. L’esenzione necessaria sarà sancita nell’OLiq a tempo debito.

Articolo 47b Condizioni

L’articolo 47b definisce le condizioni necessarie per beneficiare delle semplificazioni previste all’articolo 47a. Poiché, in linea di massima, le succursali di banche o società di intermediazione mobiliare estere non sono tenute a calcolare i fondi propri necessari di cui agli articoli 41– 46, non occorre nemmeno stabilire le condizioni alle quali esse possano essere esonerate da tale obbligo.

Capoverso 1

Le banche che beneficiano delle semplificazioni devono soddisfare in ogni momento le condizioni di cui alle lettere a–c. Le stesse devono essere adempiute a livello sia di singolo istituto che di gruppo finanziario.

Capoverso 1 lettera a

Le banche della categoria 4 devono attestare un «leverage ratio» semplificato di cui al capoverso 3 pari ad almeno il 9 per cento, le banche della categoria 5 di almeno l’8 per cento. In questo modo il «leverage ratio» del 3 per cento non ponderato in funzione del rischio richiesto dall’articolo 46 OFoP (indice massimo di leva finanziaria) viene chiaramente superato. Questa garanzia supplementare tiene conto del fatto che per definizione il «leverage ratio» non è ponderato in funzione del rischio e può sostituire solo in parte la funzione della quota di capitale ponderata in funzione del rischio. Il maggior margine di manovra nell’assunzione di rischi è