Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche

per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)

bre 2012 sulla liquidità [OLiq]; RS 952.06). Inoltre, gli istituti partecipanti non dovevano presentare rischi particolari, segnatamente in materia di condotta d’affari3 e di tasso d’interesse. In contropartita, ora essi beneficiano di diverse semplificazioni. Ad esempio, per tutta la durata del progetto pilota gli istituti partecipanti non sono sottoposti alle verifiche in materia di fondi propri previste dalle attività di audit né sono tenuti a presentare il rapporto trimestrale sulla quota di finanziamento («Net Stable Funding Ratio», NSFR) a lungo termine. Inoltre, le informazioni da pubblicare sono ridotte al minimo. Il regime non prevede tuttavia semplificazioni sul piano delle norme in materia di condotta d’affari. La FINMA ha esaminato anche ulteriori semplificazioni riguardanti le esigenze qualitative negli ambiti dei rischi operativi, dell’esternalizzazione e del governo d’impresa.

L’obiettivo del progetto pilota è permettere alle autorità e agli istituti partecipanti di verificare l’applicazione concreta dei criteri di partecipazione e delle semplificazioni. Gli insegnamenti tratti evidenziano la necessità di adeguare, rispetto al progetto pilota, in alcuni ambiti le condizioni di accesso alle semplificazioni che dovranno essere inserite nell’OFoP:

le esigenze relative al «leverage ratio» semplificato sono stati fissati all’8 per cento per gli istituti della categoria 5 e al 9 per cento per quelli della categoria 4. In questo modo è possibile tenere meglio conto del principio generale di proporzionalità della regolamentazione;

nel testo dell’ordinanza occorre definire nel modo più chiaro possibile i criteri che danno diritto alle semplificazioni. Si intende così garantire la certezza del diritto e della pianificazione necessarie per gli istituti che già soddisfano o che mirano a soddisfare tali criteri. Di conseguenza, è stata limitata la competenza della FINMA di escludere dalle semplificazioni gli istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati delle categorie 4 e 5 che presentano «rischi particolarmente elevati».4 D’ora in poi la FINMA potrà escludere gli istituti soltanto in base a concreti indizi della sussistenza di rischi elevati in materia di condotta d’affari o di tasso d’interesse.

Con la presente proposta il numero di istituti che in linea di massima possono beneficiare delle semplificazioni si assesta attualmente a 111. Soltanto tre istituti partecipanti al progetto pilota sono toccati dall’aumento dall’8 al 9 per cento del «leverage ratio» richiesto alle banche della categoria 4. Essi presentano tuttavia attualmente già un «leverage ratio» semplificato compreso tra l’8,2 e l’8,9 per cento. Per tali istituti si intende creare, fissando un termine transitorio adeguato di cui all’articolo 148k, la possibilità di raggiungere un «leverage ratio» semplificato del 9 per cento mediante una riduzione dell’importo della distribuzione degli utili, una contrazione del bilancio o la raccolta di capitale. In tal modo essi possono beneficare delle semplificazioni anche dopo il progetto pilota.

2.1.4 Diritto comparato

Il confronto con le normative esistenti o pianificate all’estero dimostra che le semplificazioni previste in Svizzera per i piccoli istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati possono essere paragonate solo limitatamente agli approcci adottati dagli altri Paesi.

Nell’UE, il progetto di regolamento sui requisiti patrimoniali («Capital Requirements Regulation», CRR), pubblicato il 23 novembre 2016, prevede semplificazioni per i piccoli istituti.5 Per poter beneficiare di queste semplificazioni, tali istituti non devono, tuttavia, essere particolar-

3 Lotta al riciclaggio di denaro e alla criminalità finanziaria, idoneità di prodotti e servizi per la clientela («suitability»), integrità del mercato e attività finanziarie transfrontaliere («cross border»)

4 Cfr. FINMA, Termsheet concernente il regime per le piccole banche, 2018, pag. 2, consultabile all’indirizzo: https://www.finma.ch/it/ > Regime per le piccole banche

5 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, COM(2016) 850 final.