Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine
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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche
per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)
mente liquidi e/o ben capitalizzati. Ecco perché queste semplificazioni sono paragonabili piuttosto alle semplificazioni già applicate nella regolamentazione svizzera agli istituti delle categorie 4 e 5.
Negli Stati Uniti, la legge «Economic Growth, Regulatory Relief, and Consumer Protection Act, EGRRCPA», ha introdotto un approccio che da maggio 2018 prevede semplificazioni per i piccoli istituti particolarmente ben capitalizzati, il cosiddetto «Capital Simplification for Qualifying Community Banks». Poiché la suddetta legge non è ancora entrata in vigore, le condizioni e le semplificazioni enunciate di seguito non sono da considerarsi definitive.6 Secondo l’EGRRCPA gli istituti si qualificano come «Community Bank» se detengono complessivamente valori patrimoniali consolidati inferiori a 10 miliardi di dollari americani e presentano un «Community Bank Leverage Ratio, CBLR» pari ad almeno il 9 per cento. Se soddisfa questo requisito, la banca è esonerata dall’adempimento di ulteriori esigenze in materia di capitale. Contrariamente alla Svizzera, negli Stati Uniti non sono previste esigenze relative al «liquidity coverage ratio» o al grado di rifinanziamento. Le autorità statunitensi competenti hanno tuttavia la facoltà di escludere singole banche dalle semplificazioni in ragione del loro profilo di rischio. I motivi dell’esclusione possono essere, ad esempio, le operazioni fuori bilancio, il portafoglio di negoziazione o l’esposizione in derivati.
2.2 Commento ai singoli articoli
Articolo 47a Semplificazioni
Le banche e le società di intermediazione mobiliare delle categorie 4 e 5 possono chiedere alla FINMA di essere esentate dall’obbligo di calcolare i fondi propri necessari secondo gli articoli 41–46. Gli istituti intenzionati a beneficiare di queste semplificazioni inoltrano alla FINMA la rispettiva richiesta corredata delle prove dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 47b. Se tutte le condizioni di cui all’articolo 47b sono adempiute e se non sussiste un motivo di reiezione di cui all’articolo 47c, la FINMA accoglie formalmente la richiesta.
Le esigenze di cui agli articoli 41–46 devono garantire che in relazione ai rischi assunti gli istituti dispongano di fondi propri sufficienti. Con l’introduzione delle semplificazioni queste esigenze decadono, sostituite tuttavia dalle condizioni di cui all’articolo 47b.
Le esigenze relative ai fondi propri di cui agli articoli 41 e seguenti sono implicitamente adempiute, dato che, conformemente all’articolo 47b, gli istituti devono disporre in particolare di un «leverage ratio» semplificato elevato rispetto ai loro fondi propri di base. Mediante un calcolo semplificato della qualità del bilancio, la FINMA verifica che gli istituti non siano esposti a rischi di bilancio troppo alti. Se constata ad esempio un aumento dei rischi, in applicazione per analogia dell’articolo 4 capoverso 3 LBCR la FINMA può inasprire le condizioni di cui all’articolo 47b. Ciò comprende anche la possibilità di imporre un supplemento di fondi propri specifico per il pilastro 2, come stabilito all’articolo 45. Per le banche esonerate dall’obbligo di osservare gli articoli 41–46, i relativi supplementi sono garantiti dal «leverage ratio» semplificato di cui all’articolo 47b capoverso 3.
Per tali istituti vengono quindi meno le esigenze qualitative e quantitative applicate ai fondi propri necessari di cui all’articolo 41.
Con l’esenzione dall’obbligo di osservare le disposizioni dell’articolo 43, questi istituti non devono più detenere il cuscinetto di fondi propri proporzionale previsto nel citato articolo. Tale cuscinetto è del 3,2 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio per gli istituti della categoria 4 e del 2,5 per cento per quelli della categoria 5. Determinanti per stabilire il carattere proporzionale del cuscinetto di fondi propri sono le diverse dimensioni7 degli istituti delle citate categorie e i differenti rischi reputazionali che essi presentano per
6 La proposta di legge è stata posta in consultazione il 21 novembre 2018 ed è consultabile all’indirizzo: https://www.occ.treas.gov/ > News and Issuances > News Releases > 2018 > NR 2018–125 Agencies Propose Community Bank Leverage Ratio for Qualifying Community Banking Organizations.
7 Per un istituto della categoria 4 la somma di bilancio può raggiungere i 15 miliardi e i depositi privilegiati possono arrivare a 500 mio., contro rispettivamente 1 mia. e 100 mio. al massimo per un istituto della categoria 5.