Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine

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Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001

Non si esplicita se questa prescrizione è dispositiva, cioè se l’ereditando può, mediante una regola di divisione, escludere o al contrario estendere le dilazioni di pagamento ed eliminare l’esigenza di garanzie. Ciò sembrerebbe escluso se occorre applicare l’articolo 619 CC mediante il rinvio all’articolo 522a capoverso 2 AP-CC. Sarebbe senza dubbio opportuno chiarire la questione, perlomeno nel rapporto esplicativo307.

Se non si dovesse trovare una soluzione che garantisca i diritti di proprietà dei coeredi, occorre perlomeno prevedere la possibilità di revocare la dilazione di pagamento in presenza di fondati motivi (p. es. difficoltà finanziarie dei coeredi)308.

Capoverso 1

Si propone di precisare la nozione di «crediti» nell’articolo 619 AP-CC affinché venga applicata esclusivamente alle pretese di natura successoria (in particolare ai debiti di collazione) o di prevedere una riserva per le disposizioni contrattuali contrarie che vincolano l’erede debitore309.

Capoverso 2

La dilazione di cinque anni appare accettabile310.

Occorre aumentare la durata massima della dilazione, dato che cinque anni sono troppo pochi dal punto di vista dell’impresa. Sarebbe auspicabile una dilazione di almeno sette anni, che corrisponderebbe ai termini di rimborso usuali per i crediti bancari destinati al finanziamento di imprese311.

In alcuni casi particolari, si propone di prolungare la dilazione di pagamento a dieci anni, come avviene in Austria. Ciò consentirebbe una maggiore flessibilità e la continuità a lungo termine delle imprese. Ad esempio nell’edilizia, dove i margini sono molto bassi (circa 3 %), o in settori che richiedono investimenti particolarmente elevati, una dilazione di cinque anni potrebbe risultare insufficiente. Un ciclo congiunturale dura inoltre tra i sei e i dieci anni. Se un’impresa è rilevata durante una fase di bassa congiuntura, può capitare che debbano passare più di cinque anni prima che la situazione economica migliori nuovamente. A seconda della situazione finanziaria dell’imprenditore e del valore della parte rimanente della massa ereditaria, una dilazione di cinque anni può solo rinviare la frammentazione o la chiusura di un’impresa. Lo scopo della revisione è però di garantire la continuità dell’impresa a lungo termine312.

Capoverso 3

Nel testo di legge bisognerebbe menzionare che la concessione di una dilazione di pagamento dipende dall’esistenza di garanzie sufficienti313.

Si propone la formulazione seguente: «Gli importi soggetti a dilazioni di pagamento devono essere garantiti e fruttare un interesse adeguato»314.

Per valutare l’adeguatezza del tasso di interesse, occorre tenere conto della circostanza dei tassi di interesse negativi. Se gli interessi servono a compensare le perdite di valore dovute all’inflazione, essi devono seguire l’andamento a lungo termine della stessa. Se invece devono orientarsi più all’economia di mercato o all’economia reale, il loro ammontare deve essere definito in maniera diversa. Occorre evitare sia un aumento sia una perdita di valore, perché

307 UNIL, pag. 7.

308 BL, pag. 1.

309 EXPERTsuisse, pag. 4.

310 CP, pag. 3; Relève PME, pag. 2.

311 ZG, pag. 1.

312 SSIC, pag. 1; USAM, pag. 2.

313 BS, pag. 3.

314 VD, pag. 3.