Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001
5.5 Art. 618
Si pone la questione degli effetti in materia di procedura civile della decisione del giudice, che non può attribuire una quota di minoranza a un erede legittimario contro la volontà di quest’ultimo. L’erede legittimario in questione deve impugnare la decisione di attribuzione del giudice o ha la possibilità, mediante una comunicazione agli altri eredi, di evitare l’applicazione della suddetta decisione nei suoi confronti? Si tratta di un aspetto che andrebbe chiarito nella legge o perlomeno nel messaggio300.
Si propone la formulazione seguente: «A un altro erede non può essere attribuita contro la sua volontà, imputandola sulla sua legittima, una quota di minoranza di un’impresa di cui un erede detiene o acquisisce il controllo»301.
Questa regola ribadisce l’articolo 522a capoverso 1 CC, che tutela l’erede legittimario che non beneficia dell’attribuzione, ma la sua portata è differente: l’erede legittimario può rinunciare in anticipo alla tutela dell’articolo 522 capoverso 2 CC mediante una rinuncia d’eredità (art. 495 CC), mentre si può derogare all’articolo 618 CC con una convenzione di divisione ereditaria dopo la morte dell’ereditando302.
La norma proposta non chiarisce una questione importante. Cosa succede con la quota di minoranza se nessun erede acconsente a imputarla sulla propria porzione legittima? La presenza di un terzo non legittimario o di una porzione disponibile sufficientemente ampia può risolvere questo problema, che tuttavia permane se la porzione disponibile è insufficiente e la quota di minoranza deve essere necessariamente imputata sulle porzioni legittime presenti. In un caso del genere, occorre verosimilmente procedere a una vendita agli incanti delle quote di minoranza conformemente all’articolo 612 capoverso 3 CC, e gli eredi legittimari che hanno rifiutato tali quote potranno ottenere una frazione del ricavato di tale vendita, sicuramente effettuata a un prezzo ridotto trattandosi di quote di minoranza. In ultima analisi, la soluzione prevista dall’articolo 618 non è dunque in grado di eliminare gli inconvenienti legati alle quote di minoranza303.
5.6 Art. 619
In generale
Ci si domanda se non sarebbe opportuno chiarire nel testo di legge che anche gli eredi legittimari possono subire una dilazione di pagamento304.
Si chiede di prevedere una soluzione più flessibile come negli articoli 203 capoverso 2 e 218 capoverso 2 CC, che consenta di decidere caso per caso sulla necessità e la portata della dilazione di pagamento305.
Questa disposizione si trova nel capo concernente il modo della divisione, ma, a differenza degli articoli 617 e 618 AP-CC, non riguarda la maniera in cui la divisione deve essere effettuata. Essa andrebbe pertanto più opportunamente inserita nel capo riguardante la chiusura e gli effetti della divisione, prima delle norme sulla responsabilità verso i terzi (art. 639 e 640 CC) e dopo quelle sulla chiusura della divisione (art. 634 segg. CC)306.
300 BS, pag. 2.
301 VD, pag. 3.
302 UNIL, pag. 7.
303 UNIL, pag. 7.
304 BS, pag. 3.
305 AR, pag. 1.
306 UNIGE, pag. 5.