Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 18 pagine

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colare la regolamentazione dei tassi di copertura del capitale proprio e della suddivisione del capitale proprio di garanzia in crediti nei confronti di persone vicine e in altri attivi.

5.2 Approvazione, ma con richieste di modifica

Un partito (PLR) e otto associazioni (Coptis, economiesuisse, EXPERTsuisse, ASA, SwissHoldings, Swissmem, Travail.Suisse, FIDUCIARI|SUISSE) sostengono il progetto, ma presentano le seguenti richieste di modifica:

• per motivi di coerenza l’espressione «crediti nei confronti di persone vicine» va utilizzata in modo uniforme (PLR, economiesuisse, EXPERTsuisse, SwissHoldings, Swissmem);

• per calcolare i valori medi degli attivi rilevanti per l’imposta sull’utile si devono considerare, pro rata temporis, le variazioni significative intervenute durante l’anno. Questo adeguamento permette di contrastare gli effetti delle distorsioni tra i redditi finanziari effettivamente incassati e il capitale sottostante (PLR, economiesuisse, EXPERTsuisse, SwissHoldings, Swissmem);

• i prestiti esenti da interessi concessi da persone vicine devono essere computati nel capitale di garanzia (PLR, economiesuisse, EXPERTsuisse, Swissmem). Ai fini della deduzione del capitale proprio, i suddetti prestiti assumono, dal punto di vista economico, il carattere di capitale proprio;

• occorre spiegare che la deduzione per l’autofinanziamento vale anche per le persone giuridiche tassate nel Cantone in virtù della loro appartenenza economica (PLR, EX-PERTsuisse, SwissHoldings);

• la suddivisione del capitale proprio di garanzia deve essere effettuata in modo uniforme. Inoltre, gli attivi extracantonali/esteri non devono essere presi in considerazione nella suddivisione del capitale proprio di garanzia in crediti nei confronti di persone vicine e in altri attivi. Queste modifiche permettono di garantire l’uniformità e la sistematica della regolamentazione della deduzione per l’autofinanziamento (EXPERTsuisse, FIDUCIARI|SUISSE);

• è necessario precisare che gli immobili sono sempre considerati necessari all’esercizio se sono utilizzati per scopi aziendali o se costituiscono un esercizio secondo la prassi in materia di ristrutturazione (Coptis);

• i contribuenti devono avere la possibilità di fornire la prova di un’allocazione per oggetto del capitale proprio e del capitale di terzi (EXPERTsuisse);

• per le riserve occulte dichiarate, il tasso di copertura del capitale proprio di base deve ammontare al 100 per cento se dette riserve sono parte del capitale proprio imponibile. Altrimenti, si creano distorsioni (EXPERTsuisse);

• l’ammontare dell’interesse figurativo per i crediti nei confronti di persone vicine deve essere coperto al fine di evitare uno sgravio eccessivo (UCS);

• in caso di applicazione della deduzione per il capitale proprio, bisogna garantire che l’aliquota ammonti sempre almeno al 12,5 per cento. Inoltre i Cantoni devono essere tenuti a non realizzare risparmi a seguito dell’introduzione della deduzione per

l’autofinanziamento. Grazie a queste modifiche, la deduzione degli interessi sul capitale proprio non comporta una perdita finanziaria eccessiva (Travail.Suisse);

• si deve rinunciare alla maggiorazione di 25 punti percentuali dei tassi di copertura del capitale proprio. Essa non è opportuna e comporta un dispendio supplementare per le imprese. Inoltre, se venisse introdotta soltanto un numero esiguo di imprese beneficerebbe della deduzione per l’autofinanziamento (FIDUCIARI|SUISSE).

Inoltre, EXPERTsuisse segnala che l’emanazione di disposizioni di esecuzione dettagliate relative alla deduzione per l’autofinanziamento è in contrasto con la competenza legislativa