Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 18 pagine

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1 Situazione iniziale

La legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) è stata accettata nella votazione popolare del 19 maggio 2019.

La RFFA richiede in particolare l’emanazione di disposizioni di esecuzione relative alla deduzione fiscale sull’autofinanziamento delle persone giuridiche e adeguamenti delle ordinanze del Consiglio federale e del Dipartimento federale delle finanze (DFF) sul computo globale d’imposta (d’ora in poi: ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere).

Nel 2017 era già stata svolta una procedura di consultazione sulle disposizioni di esecuzione relative al patent box e sull’ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC), unitamente alla procedura di consultazione sul Progetto fiscale 17 (denominato ora RFFA).

La RFFA e le disposizioni di esecuzione dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2020.

2 Punti essenziali del progetto

Le ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere contengono adeguamenti che riguardano l’abolizione delle norme applicabili alle società con statuto speciale cantonale,

l’introduzione del patent box e il computo d’imposta per gli stabilimenti d’impresa in Svizzera di società estere. Il Consiglio federale propone altresì una ripartizione effettiva anziché forfettaria dell’ammontare del computo d’imposta tra la Confederazione da una parte e i Cantoni e i Comuni dall’altra, nonché l’abolizione della riduzione dell’ammontare del computo in caso di applicazione dell’imposizione parziale (ad es. imposizione parziale dei dividendi pagati alle persone fisiche).

L’ordinanza concernente la deduzione fiscale sull’autofinanziamento delle persone

giuridiche definisce i parametri per il calcolo del capitale proprio di garanzia che può essere preso in considerazione ai fini della deduzione dell’interesse. Essa contiene anche spiegazioni sulla determinazione dell’aliquota dell’interesse applicabile e sul calcolo dell’ammontare della deduzione dell’interesse.

3 Consultazione

3.1 Procedura di consultazione

Il 10 aprile 2019 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione relativa all’ordinanza concernente la deduzione fiscale sull’autofinanziamento delle persone giuridiche e alle ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere. La consultazione è terminata il 17 luglio 2019.

L’elenco dei partecipanti alla consultazione (49) è riportato nell’allegato.

3.2 Valutazione

Considerato l’elevato numero di pareri pervenuti, non è possibile esporre in dettaglio tutte le proposte e le motivazioni presentate dai singoli partecipanti alla consultazione. Per chiarezza, nel presente rapporto vengono quindi riportate le osservazioni principali. I partecipanti che aderiscono al parere di un altro partecipante sono sempre menzionati esplicitamente.

Per i dettagli si rimanda ai pareri pubblicati con il presente rapporto. Questi sono consultabili al seguente link: [Link folgt].