Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 18 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

Sarebbero quindi prese in considerazione unicamente le spese forfettarie o le spese

effettivamente più basse comprovate.

Motivazione

Come in altri settori, la deduzione forfettaria deve rappresentare un diritto del contribuente. Diversamente essa genera incertezza giuridica e un onere amministrativo.

Tre associazioni (economiesuisse, SwissHoldings, Swissmem) chiedono che la deduzione forfettaria per i diritti di licenza e i redditi provenienti da prestazioni di servizi sia fissata al 30 per cento. Anche il PLR ed EXPERTsuisse reputano la deduzione forfettaria troppo alta, tuttavia non avanzano alcuna pretesa concreta.

Motivazione

Una deduzione forfettaria più bassa agevola le imprese ad accedere ai Paesi emergenti, che sono in forte crescita.

20 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI,

VD, ZG), la CDCF e la CFS esigono che all’articolo 4 dell’ordinanza 1 del DFF si stabilisca che le deduzioni forfettarie previste non includono anche le deduzioni supplementari

ammesse fiscalmente.

Motivazione

L’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza 1 del DFF prevede una deduzione forfettaria del 50 per cento per i redditi da licenze. Una siffatta deduzione è opportuna soltanto quando i predetti redditi non confluiscono nel patent box. I redditi da licenze nel patent box devono essere ridotti delle rispettive spese nel patent box. Poiché, secondo la legge

sull’armonizzazione fiscale, il contribuente è tenuto a considerare effettivamente le entrate nette provenienti dalle licenze tassate nell’ambito del patent box, in questo caso l’utilizzo di un forfait non è giustificato.

Calcolo delle imposte federali e cantonali per la determinazione dell’ammontare mas-

simo

21 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI,

VD, ZG, ZH), la CDCF e la CFS esigono che, per la determinazione dell’ammontare massimo, le imposte federali e quelle cantonali e comunali siano calcolate separatamente. Questo principio deve essere introdotto nell’ordinanza.

Motivazione

La determinazione dell’ammontare massimo secondo l’articolo 8 della vigente ordinanza sul computo globale dell’imposta è basata sul calcolo di un’imposta globale unica (Confederazione, Cantone e Comuni). Gli articoli 3 capoverso 2 e 5 dell’ordinanza in vigore elencano le eccezioni in cui l’ammontare massimo per le imposte federali da una parte e per le imposte cantonali e comunali dall’altra deve essere calcolato separatamente. Per limitare il rimborso (computo) all’importo dell’imposta effettivamente riscosso, bisogna utilizzare il metodo del calcolo separato quando la base di calcolo dell’imposta federale diretta differisce da quella delle imposte cantonali e comunali. L’elenco delle eccezioni che figura agli articoli 3 capoverso 2 e 5 AP-OCIFo non è esaustivo. Esso non menziona ad esempio le deduzioni fiscali per le attività di ricerca e sviluppo o quelle per l’autofinanziamento, deduzioni che sono esclusivamente cantonali. Considerato il numero dei casi particolari (segnatamente anche i dividendi pagati alle persone fisiche), le eccezioni diventano la regola. Pertanto, il metodo del calcolo separato deve essere sancito come principio e quello del calcolo globale come eccezione.

Società in nome collettivo o in accomandita

21 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI,

VD, ZG, ZH), la CDCF e la CFS esigono che, per la determinazione dell’imposto massimo,