Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/31: Dichiarazione delle carni koscher e halal (modifica della legge sull'agricoltura) · 9 pagine

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dello stordimento è prevista per la macellazione rituale del pollame (art. 179b cpv. 4 OPAn).

L’importazione di carne di animali sottoposti alla macellazione rituale (carni koscher e halal) è consentita. L’articolo 14 capoverso 1 LPAn conferisce al Consiglio federale la competenza di vietare l’importazione di animali e di prodotti animali per motivi inerenti alla protezione degli animali. Il Consiglio federale non ha tuttavia emanato alcun divieto per la carne di animali che, contrariamente alle prescrizioni svizzere, non sono stati storditi prima della macellazione. La riserva prevista dal capoverso 1 riguardante l’importazione di carni koscher e halal per assicurare alle comunità ebraica e musulmana un approvvigionamento sufficiente di tali carni non è dunque applicata. Nel suo messaggio sulla politica agricola 20073, il Consiglio federale ha però sancito che in virtù della libertà di credo e di coscienza e in corrispondenza alle necessità, anche in futuro continuerà a prevedere contingenti doganali parziali per le carni koscher e halal.

Le basi per la ripartizione dei contingenti doganali per i prodotti agricoli sono disciplinate nell’articolo 22 della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura (LAgr). Queste disposizioni generali sono completate dalle disposizioni particolari dell’articolo 48 LAgr sulla ripartizione dei contingenti doganali parziali per la carne. Nell’articolo 14 dell’ordinanza del 26 novembre 20035 sul bestiame da macello (OBM) il Consiglio federale ha sancito la suddivisione del contingente doganale n. 5 per l’importazione di «carne rossa» (prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo) in diversi contingenti doganali parziali. Per l’importazione di carne koscher sono previsti i contingenti parziali n. 5.3 e 5.4; per l’importazione di carne halal i contingenti parziali n. 5.5 e 5.6. Le condizioni e disposizioni particolari per l’assegnazione delle quote dei contingenti parziali per le carni koscher e halal figurano negli articoli 18 e 18a OBM:

 i contingenti doganali parziali n. 5.3–5.6 sono venduti all’asta nella misura del 100 per cento. Le quote di questi contingenti sono riservate ai membri delle comunità ebraica e musulmana nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone.

 Le carni koscher e halal importate nel quadro dei contingenti parziali n. 5.3– 5.6 possono essere commercializzate esclusivamente nei punti di vendita riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). In tali punti di vendita l’indicazione «koscher» o «carne koscher», «halal» o «carne halal» deve figurare in modo ben visibile.

2.2 La normativa proposta: considerazioni della Commissione

La Commissione ha dedicato diverse sedute alla discussione dei principali problemi riguardanti l’importazione di carne halal illustrati dal promotore dell’iniziativa:

3FF 2002 4467

4 RS 910.1

5 RS 916.341