Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/31: Dichiarazione delle carni koscher e halal (modifica della legge sull'agricoltura) · 9 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

L’articolo 104 capoverso 3 lettera c della Costituzione federale7 (Cost.) conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, alla qualità, ai metodi di produzione e ai procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’obbligo di dichiarazione proposto per carne importata nel quadro dei contingenti doganali parziali n. 5.3–5.6 va valutato tenendo presente l’Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi8 (Accordo sugli OTC).

Secondo l’Accordo sugli OTC le prescrizioni in materia di dichiarazione non devono creare indebiti ostacoli al commercio o essere più restrittive di quanto sia necessario per conseguire obiettivi legittimi d’interesse pubblico (art. 2.2). Si porrebbe dunque anche qui la domanda, se per conseguire l’obiettivo non sarebbero possibili misure meno rigide. Il nuovo obbligo di dichiarazione riguarderebbe unicamente la carne importata nel quadro dei contingenti doganali parziali n. 5.3–5.6. L’importazione di carni koscher e halal al di fuori di questi contingenti resterebbe possibile e non sarebbe sottoposta all’obbligo di dichiarazione.

Alla luce di questa situazione giuridica non è escluso che altri membri dell’OMC possano far valere una violazione delle regole dell’Organizzazione per quanto riguarda le disposizioni in vigore relative ai contingenti doganali parziali n. 5.3–5.6 e l’obbligo di dichiarazione proposto. La Commissione è consapevole della problematica, ma ritiene che, se del caso, la Svizzera potrà difendere la proporzionalità di queste disposizioni rinviando al divieto generale di macellazione dei vertebrati senza stordimento.

La Commissione ritiene inoltre che l’obbligo di dichiarazione proposto rappresenti la misura meno rigida; essa consente altresì di ottemperare ai principi della necessità e della proporzionalità menzionati.

L’obbligo di dichiarazione proposto interessa anche l’Accordo agricolo bilaterale con l’UE. Si contrappone infatti alla dichiarazione comune, figurante nell’Accordo, relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore della carne. L’UE e la Svizzera dichiarano infatti di voler riesaminare congiuntamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell’OMC, il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio. In virtù dell’articolo 8 dell’Accordo agricolo la Svizzera è tenuta ad informare l’UE della prevista modifica.

7 RS 101

8 RS 0.632.20, Allegato 1A.6