Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/32: Rapporto esplicativo sulla cooperazione internazionale 2021-2024 · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Le basi giuridiche della CI sono enumerate al capitolo 1.1. La competenza dell’Assemblea federale per la decisione in materia dei crediti quadro «aiuto umanitario», «cooperazione allo sviluppo» e «cooperazione economica allo sviluppo» deriva dall’articolo 167 Cost. e dall’articolo 9 capoverso 1 della «legge CaS-AU», secondo cui i fondi sono stanziati in forma di crediti quadro pluriennali. La competenza dell’Assemblea federale per la decisione in materia del credito quadro «cooperazione allo sviluppo Est» deriva dall’articolo 167 Cost. e dall’articolo 10 della «legge Est», secondo cui i mezzi sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali. La competenza dell’Assemblea federale per la decisione in materia del credito quadro «pace e sicurezza umana» deriva dall’articolo 167 Cost. e dall’articolo 4 della «legge Sicurezza umana», secondo cui i mezzi sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. La CI è una misura autonoma del nostro Paese, è coerente con il diritto commerciale internazionale ed esclude segnatamente i sussidi che falsano gli scambi a favore delle imprese svizzere. Conformemente al numero 23 (c) della decisione ministeriale dell’OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all’esportazione nel settore agricolo78, la Svizzera si è impegnata a fare in modo che gli aiuti alimentari non siano legati alla fornitura di prodotti agricoli o di altri beni o servizi svizzeri. La Svizzera tiene inoltre conto delle raccomandazioni dell’OCSE del 2019 Revised DAC Recommendation on untying ODA79.

5.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 della Costituzione federale e all’articolo 25 capoverso 2 della legge federale sul Parlamento, per i crediti quadro è previsto lo stanziamento sotto forma di decreti federali semplici non sottoposti a referendum.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, i quattro decreti federali necessitano del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere, dato che ciascuno di essi comporta una spesa unica di oltre 20 milioni di franchi.

5.5 Conformità alla legge sui sussidi

5.5.1 Importanza del sussidio per il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla Confederazione

L’importanza del sussidio è illustrata in dettaglio ai capitoli 1.1, 2.1 e 2.2. La giustificazione dettagliata, la forma e l’importo dei crediti quadro sono descritti ai capitoli 2.3, 2.4, 3.1 e 3.4. La CI è di competenza della Confederazione. Quest’ultima può tuttavia collaborare con i Cantoni o i Comuni nell’ambito di attività rientranti nella CI.

5.5.2 Gestione materiale e finanziaria del sussidio

La CI applica una gestione orientata ai risultati, che in tutte le fasi dei progetti e dei programmi mira a migliorare la situazione dei beneficiari. I contributi sono attribuiti in base a obiettivi definiti, la cui realizzazione è verificata con strumenti di monitoraggio, controllo e valutazione (cap. 1.3 e 2.4). Questi strumenti garantiscono che i contributi siano giustificati, impiegati in modo economico ed efficace, concessi sulla base di criteri uniformi ed equi (cap. 5.5.3) e stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria (art 1 LSu). Il volume totale degli impegni dei cinque crediti quadro e la ripartizione dei fondi sono illustrati al capitolo 3.4 e all’allegato 6.

5.5.3 Procedura di concessione

Le competenze finanziarie e il controllo dell’impiego dei fondi nell’ambito della CI sono disciplinati dall’«ordinanza CaS-AU», dall’«ordinanza Est», dalla «legge Sicurezza umana» nonché dalla direttiva del DFAE del 1° gennaio 2018 sulle competenze finanziarie e dai suoi allegati.

La DSC, la DSU e la SECO hanno definito e applicano procedure e direttive trasparenti volte a orientare l’impiego dei fondi ai risultati. Oltre che conformemente alla legislazione in materia di sussidi, nell’ambito dell’attuazione delle attività queste istituzioni attribuiscono i mandati secondo le disposizioni

78 RU 2019 587

79 www.oecd.org > Search «Untied Aid» > Revised DAC Recommendation on Untying ODA (2019) Rapporto esplicativo concernente la cooperazione internazionale 2021-2024 (02.05.2019)