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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
c. garantiscono di poter assolvere imparzialmente ai compiti loro affidati in qualità di laboratori ufficiali e sono liberi da ogni conflitto di interessi relativo all’esercizio dei propri compiti in qualità di laboratori ufficiali;
d. sono in grado di fornire in tempi adeguati i risultati di analisi, prove o diagnosi su campioni prelevati nel corso di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali; e
e. operano in base alla norma EN ISO/IEC 1702525 e sono riconosciuti dal Servizio di accreditamento svizzero ai sensi di questa stessa norma.
2 La portata dell’accreditamento di un laboratorio ufficiale ai sensi del capoverso 1 lettera e deve estendersi ai metodi per analisi, prove o diagnosi di laboratorio, utilizzati dal laboratorio per analisi, prove o diagnosi, se opera in qualità di laboratorio ufficiale. Può includere uno o più metodi o gruppi di metodi per analisi, prove o diagnosi di laboratorio.
3 L’accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova si basano sull’ordinanza del 17 giugno 199626 sull'accreditamento e sulla designazione.
Art. 46 Obblighi dei laboratori
1 Se i risultati di analisi, prove o diagnosi rivelano un rischio per la salute umana o indicano la probabilità di una violazione della legislazione sulle derrate alimentari, i laboratori incaricati di svolgere compiti ufficiali comunicano immediatamente i risultati ottenuti alle autorità competenti che li hanno incaricati delle indagini in oggetto.
2 I laboratori incaricati di svolgere compiti ufficiali sono tenuti a fornire, su richiesta delle autorità competenti, oltre ai risultati anche i metodi utilizzati per effettuare analisi, prove o diagnosi.
Art. 47 Partecipazione a prove comparative interlaboratorio o prove
valutative
Su richiesta del laboratorio nazionale di riferimento, i laboratori ufficiali e quelli incaricati di svolgere compiti ufficiali partecipano a prove comparative interlaboratorio o prove valutative organizzate per le analisi, le prove o le diagnosi che essi eseguono nelle loro funzioni di laboratori ufficiali.
Capitolo 2: Metodi per campionature, analisi, prove e diagnosi
Art. 48
1 I metodi obbligatori per campionature, analisi, prove e diagnosi del controllo ufficiale sono indicati nell’allegato 4.
25La norma menzionata può essere consultata e ottenuta presso lʼAssociazione svizzera di
normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.