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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Art. 83 Parte pratica

1La parte pratica dell’esame di diploma riguarda le materie di cui all’articolo 81 capoverso 2 lettere e-g e dura almeno due ore.

2Consiste nell’ispezione di un’azienda alimentare o che si occupa di oggetti d’uso e in una campionatura ufficiale.

3È condotta dal chimico cantonale responsabile della formazione del candidato. Le eventuali istruzioni della CE vanno rispettate. Un membro della CE segue l’esame.

4Gli emolumenti per l’esame pratico di diploma sono disciplinati nell’allegato 9 numero 3.1.2.

Art. 84 Iscrizione e ammissione

1Il candidato all’esame di diploma presenta una domanda scritta all’USAV.

2All’iscrizione vanno allegati:

a. un curriculum vitae con la descrizione della formazione e dell’esperienza professionale;

b. la comprova della formazione preliminare e della formazione.

3L’USAV decide sull’ammissione all’esame su richiesta della CE.

4L’emolumento per l’esame secondo l’allegato 9 numero 3.1 deve essere versato prima dell’esame.

Art. 85 Risultato

1Per ogni materia d’esame di cui agli articoli 82 e 83 è assegnato un voto.

2In base ai voti ottenuti è calcolata una media nella parte teorica e una nella parte pratica.

3Le prestazioni sono valutate secondo la seguente scala dei voti:

6 = molto bene

5 = bene

4 = sufficiente

3 = insufficiente

2 = male

1 = molto male.

4Sono ammessi i mezzi voti.

5Il chimico cantonale che conduce la parte pratica dell’esame comunica immediatamente al segretariato i singoli voti della parte pratica.

6L’esame di diploma è superato se:

a. la media dei voti nella parte teorica e nella parte pratica è almeno 4,0; e

b. non è assegnato nessun voto inferiore a 3.

7L’USAV comunica per scritto al candidato il risultato sotto forma di decisione.