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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza RU ...

Art. 86 Comportamento sleale

1Su richiesta della CE, l’USAV può escludere provvisoriamente o definitivamente i candidati che sono stati ammessi all’esame di diploma sulla base di indicazioni false o incomplete oppure che si sono avvalsi nell’esame di diploma di mezzi non ammessi.

2L’esame dei candidati esclusi provvisoriamente è considerato non superato.

Art. 87 Ripetizione

1Chi non ha superato la parte teorica o pratica dell’esame di diploma può ripeterla.

2In caso di ripetizione, l’emolumento per l’esame deve essere versato nuovamente.

Art. 88 Diploma

1 Se l’esame di diploma è superato, la CE rilascia il diploma.

2Gli emolumenti per il rilascio del diploma sono disciplinati nell’allegato 9 numero 3.1.2.

Capitolo 4: Diploma federale per il controllo ufficiale di livello dirigenziale delle derrate alimentari

Sezione 1: Principi

Art. 89

1Chi intende ottenere il diploma federale per il controllo ufficiale di livello dirigenziale delle derrate alimentari (DCUDD) deve:

a. essere in possesso del DCUD;

b. comprovare la formazione preliminare teorica;

c. aver assolto la formazione necessaria; e

d. superare l’esame di diploma.

2L’attività di chimico cantonale presuppone:

a. il conseguimento del DCUDD;

b. un diploma di master in una delle materie di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera a o un diploma di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera b.

3L’attività di sostituto chimico cantonale presuppone il conseguimento del DCUDD.

Sezione 2: Formazione preliminare e formazione

Art. 90 Formazione preliminare teorica

1La comprova della formazione preliminare teorica può essere prodotta con: