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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
Art. 86 Comportamento sleale
1Su richiesta della CE, l’USAV può escludere provvisoriamente o definitivamente i candidati che sono stati ammessi all’esame di diploma sulla base di indicazioni false o incomplete oppure che si sono avvalsi nell’esame di diploma di mezzi non ammessi.
2L’esame dei candidati esclusi provvisoriamente è considerato non superato.
Art. 87 Ripetizione
1Chi non ha superato la parte teorica o pratica dell’esame di diploma può ripeterla.
2In caso di ripetizione, l’emolumento per l’esame deve essere versato nuovamente.
Art. 88 Diploma
1 Se l’esame di diploma è superato, la CE rilascia il diploma.
2Gli emolumenti per il rilascio del diploma sono disciplinati nell’allegato 9 numero 3.1.2.
Capitolo 4: Diploma federale per il controllo ufficiale di livello dirigenziale delle derrate alimentari
Sezione 1: Principi
Art. 89
1Chi intende ottenere il diploma federale per il controllo ufficiale di livello dirigenziale delle derrate alimentari (DCUDD) deve:
a. essere in possesso del DCUD;
b. comprovare la formazione preliminare teorica;
c. aver assolto la formazione necessaria; e
d. superare l’esame di diploma.
2L’attività di chimico cantonale presuppone:
a. il conseguimento del DCUDD;
b. un diploma di master in una delle materie di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera a o un diploma di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera b.
3L’attività di sostituto chimico cantonale presuppone il conseguimento del DCUDD.
Sezione 2: Formazione preliminare e formazione
Art. 90 Formazione preliminare teorica
1La comprova della formazione preliminare teorica può essere prodotta con: