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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
Art. 110 Conservazione
I dati resi anonimi, trattati allo scopo di un’analisi dei rischi, possono essere conservati per una durata illimitata.
6. Titolo: Emolumenti e altre disposizioni di esecuzione
Capitolo 1: Emolumenti
Sezione 1: Emolumenti delle autorità federali
Art. 111 Obbligo di pagare emolumenti
1 Chi dispone un controllo ufficiale, una decisione o una prestazione di un’autorità federale deve pagare un emolumento. I disborsi sono calcolati separatamente.
2 Le autorità federali riscuotono emolumenti per i controlli ufficiali soltanto se questi ultimi hanno portato a contestazioni.
3 Le autorità federali e, se concedono la reciprocità, le autorità dei Cantoni e dei Comuni non devono pagare emolumenti se chiedono prestazioni per se stesse.
4 Sempre che la presente ordinanza non contenga un disciplinamento speciale, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti39.
Art. 112 Calcolo degli emolumenti
1 Gli emolumenti per controlli e prestazioni ufficiali sono calcolati secondo aliquote fisse oppure in base al tempo impiegato, tenuto conto del quadro tariffario secondo l’allegato 9.
2 Gli emolumenti per controlli e prestazioni ufficiali per i quali non vi è nell’allegato 9 alcuna aliquota o alcun quadro tariffario sono calcolati in base al tempo impiegato. La tariffa oraria non può superare i 300 franchi. I tempi inferiori a un’ora non sono conteggiati.
3 Per prestazioni che, su richiesta, sono eseguite urgentemente o al di fuori del normale orario di lavoro possono essere riscossi supplementi sino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
Art. 113 Emolumenti per controlli approfonditi
1 In caso di controlli approfonditi ai sensi dell’articolo 36 vengono riscossi gli emolumenti di cui all’allegato 9.
2 Per il calcolo degli emolumenti si applica l’articolo 114 capoversi 1 e 2.