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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
2 Per il trattamento dei dati personali scambiati può partecipare a sistemi d’informazione esteri o realizzare un proprio sistema di d’informazione.
3 Le autorità di esecuzione trasmettono all’USAV i dati necessari in una forma adeguata al sistema d’informazione.
Sezione 3: Conservazione, archiviazione e distruzione
Art. 107
1 Le autorità federali, le autorità cantonali di esecuzione e i terzi conservano i dati personali dopo la raccolta per almeno cinque anni.
2 I dati personali sono distrutti dopo dieci anni se non sono più necessari allo svolgimento dei compiti legali. In ogni caso essi vengono distrutti o resi anonimi al massimo trenta anni dopo la loro raccolta.
3 Sono fatte salve la legge del 26 giugno 199838 sull’archiviazione e le legislazioni cantonali sull’archiviazione.
Capitolo 2: Trattamento di dati allo scopo di un’analisi dei rischi
Art. 108 Tipo di dati trattati
1 Le autorità federali, le autorità cantonali di esecuzione e i terzi trattano dati resi anonimi allo scopo di un’analisi dei rischi.
2 I dati trattati allo scopo di un’analisi dei rischi includono in particolare i dati:
a. delle ispezioni nelle aziende;
b. dei controlli approfonditi;
c. delle analisi ufficiali dei campioni;
d. per l’elaborazione del rapporto annuale sul piano di controllo nazionale;
e. che sono necessari per il rispetto delle esigenze dei trattati internazionali.
Art. 109 Scambio di dati
1 Le autorità federali, le autorità cantonali di esecuzione e i terzi trasmettono i loro dati secondo le direttive dell’USAV.
2 I dati sono scambiati su supporti che garantiscono la loro sicurezza.
3 Il DFI può prevedere che i dati siano trattati esclusivamente in un sistema d’informazione predisposto dall’USAV e che siano trasmessi esclusivamente attraverso interfacce amministrate dall’USAV.
38 RS 152.1