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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
Art. 114 Esborsi
Sono considerati esborsi i costi supplementari per i singoli controlli o le singole prestazioni. Oltre ai costi secondo l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza generale dellʼ8 settembre 2004 sugli emolumenti40, si tratta segnatamente:
a. degli onorari secondo gli articoli 8l–8t OLOGA41;
b. dei costi generati dalla raccolta di prove o da verifiche particolari.
Art. 115 Riscossione
Gli emolumenti fino a 200 franchi possono essere riscossi anticipatamente o contro rimborso.
Sezione 2: Emolumenti dei Cantoni
Art. 116
1 Fatto salvo l’articolo 119, i Cantoni riscuotono emolumenti per i controlli ufficiali che hanno dato adito a contestazioni.
2Applicano commissioni fino ai seguenti importi massimi:
a. per le campionature, al massimo 200 franchi per ogni prelievo;
b. per le ispezioni, al massimo 4000 franchi per ogni ispezione;
c. per le analisi dei campioni, al massimo 6000 franchi per ogni campione.
3 Per calcolare un emolumento occorre tenere conto del tempo necessario, dell’apparecchiatura e del materiale utilizzati.
4 In caso di contestazioni di lieve entità si rinuncia alla riscossione dell’emolumento. 5 I Cantoni riscuotono emolumenti per il controllo ufficiale delle aziende di sezionamento che necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 21 ODerr42. Questi emolumenti sono calcolati secondo il principio di cui al capoverso 3.
6 Per prestazioni e controlli particolari che sono eseguiti su richiesta e che richiedono tempi superiori rispetto alla normale attività di controllo gli emolumenti sono calcolati secondo il principio di cui al capoverso 3.
7 La tariffa oraria è disciplinata dal diritto cantonale.
8 Gli esborsi possono essere fatturati separatamente.
Art. 117 Emolumenti per controlli approfonditi
1 Per i controlli approfonditi secondo l’articolo 36 gli emolumenti sono riscossi presso le aziende alimentari responsabili per le merci.
40 RS 172.041.1
41 RS 172.010.1
42 RS 817.02