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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza RU ...

2 I dati personali sono resi anonimi, se questo non ostacola lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla legislazione sulle derrate alimentari.

3 I dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi o penali sono trattati in modo confidenziale, fatti salvi i casi in cui una base legale ne richieda la comunicazione. 4 Le autorità federali, le autorità cantonali di esecuzione e i terzi emanano regolamenti interni sulla forma del trattamento dei dati.

Sezione 2: Scambio di dati

Art. 101 Disposizioni generali

1 Le autorità federali, le autorità cantonali di esecuzione e i terzi scambiano i dati personali nei casi espressamente previsti dagli articoli 102-106 e 108.

2 I dati sono scambiati su supporti che garantiscono la loro sicurezza.

3 Il DFI può prevedere che i dati siano trattati in un sistema d’informazione predisposto dall’USAV e che siano trasmessi esclusivamente attraverso interfacce amministrate dall’USAV.

4 Se un documento contiene più dati personali, i dati non necessariamente indispensabili per il destinatario sono cancellati o resi illeggibili.

Art. 102 Scambio di dati fra i Cantoni

Le autorità cantonali di esecuzione scambiano dati personali se constatano o hanno motivo di supporre che:

a. un prodotto non conforme alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari è stato immesso sul mercato per la prima volta da un’azienda in un altro Cantone; oppure

b. un’azienda in un altro Cantone non rispetta le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari d’uso.

Art. 103 Scambio di dati fra i Cantoni e la Confederazione

1 L’USAV, l’AFD e le autorità cantonali di esecuzione scambiano dati personali:

a. per gestire situazioni di crisi;

b. in caso di rischio imminente;

c. per coordinare l’esecuzione;

d. in relazione ai controlli approfonditi di cui al capitolo 4.

2 Allo scopo di attuare gli obiettivi di cui all’articolo 1 LDerr, le autorità cantonali di esecuzione comunicano all’Ufficio federale dell’agricoltura i casi di inganno riguar-