Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
fissare per tutto il personale gli strumenti di attuazione di cui ai capoversi 1-3. Con queste regolamentazioni è possibile garantire un trattamento uniforme dei dati presso i vari servizi. A seconda della forma delle collezioni di dati esistenti occorre prevedere determinate misure tecniche: per esempio, i Cantoni possono decidere che i dossier contenenti dati personali sui controlli debbano essere tenuti sottochiave oppure che i documenti contenenti tali dati debbano essere cifrati.
Sezione 2: Scambio di dati
Gli articoli 101-106 definiscono in via conclusiva le autorità e i dati personali che possono essere scambiati. In base al principio indicato negli articoli 59 e 60 LDerr, possono essere resi noti solo i dati personali di cui il destinatario necessiti assolutamente per l’esercizio delle proprie funzioni in ottemperanza alla legislazione alimentare. Se oltre ai dati necessari un documento contiene anche altri dati, occorre rimuoverli dal documento, eliminandoli nei documenti elettronici e rendendoli illeggibili nei documenti cartacei. Inoltre, per lo scambio dei dati occorre utilizzare un supporto idoneo, come la trasmissione cifrata via e-mail, per esempio.
L’articolo 101 capoverso 3 dà all’USAV la possibilità di realizzare un sistema per la notifica di violazioni effettive o potenziali alla legislazione sulle derrate alimentari.
In base all’articolo 102, i Cantoni trattano i dati personali inoltrati da un’altra autorità di esecuzione. In questo contesto può trattarsi di un’autorità cantonale, che per esempio inoltra dati su un prodotto non conforme, se l’azienda interessata ha sede in un altro Cantone, ma può trattarsi anche di un’autorità federale. L’AFD può per esempio inoltrare dati personali ai Cantoni nell’ambito di una delega dei compiti ai sensi dell’articolo 38 capoverso 2 LDerr. Da parte sua l’USAV deve inoltrare ai Cantoni eventualmente i dati personali relativi a un prodotto che deve essere ritirato dal mercato.
L’articolo 103 capoverso 1 è stato ampliato aggiungendo la situazione dello scambio dei dati personali in relazione ai controlli approfonditi (lett. d). Su richiesta, questi dati devono essere resi disponibili anche a tutte le autorità cantonali di esecuzione, affinché queste possano eseguire la verifica dei rischi sul territorio nazionale sulla base di questi dati. Per sfruttare anche le sinergie a livello federale nel controllo di confine, anche lo scambio dei dati derivanti dai controlli approfonditi deve svolgersi fra autorità federali.
L’articolo 103 capoverso 3 attribuisce all’USAV la facoltà di stabilire i requisiti dei dati e il tipo di trasmissione, il che è particolarmente importante per i dati notificati a reti computerizzate estere come RASFF.
Se ha sottoscritto accordi internazionali, la Svizzera ottiene l’accesso a dati personali esteri e deve contemporaneamente trasmettere dati simili alle autorità competenti dei Paesi terzi (art. 106). Il presente articolo riprende le disposizioni di cui all’articolo 22 della legge federale del 6 ottobre 199523 sugli ostacoli tecnici al commercio (Assistenza amministrativa internazionale) e all’articolo 45 LDerr (Collaborazione internazionale).
L’articolo 106 consente alle autorità svizzere di scambiare con i propri partner informazioni importanti per il buon funzionamento di questi sistemi e istituzioni, per esempio lo scambio di dati personali nei sistemi internazionali di allarme rapido come RASFF o Infosan per le derrate alimentari oppure RAPEX per gli oggetti d’uso, o ai fini dell’insediamento nell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in caso di stipula di un accordo sulle derrate alimentari con l’UE.
23 RS 946.51 Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari