Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
l’autorità cantonale di esecuzione deve informare la competente autorità dell’altro Cantone, le autorità federali o un’eventuale organizzazione terza. Questo scambio di informazioni tuttavia può avere luogo soltanto se è assolutamente indispensabile per assolvere i compiti prescritti dalla legislazione sulle derrate alimentari.
Gli articoli 14–16 della legge federale del 29 aprile 199819 sull’agricoltura vengono applicati in base ai principi della legislazione sulle derrate alimentari (divieto di inganno), sebbene rientrino nella legislazione agricola. Per questo motivo, le competenti autorità cantonali di esecuzione sono tenute a notificare all’UFAG ai sensi della LDerr i casi di inganno relativi a tali articoli, in modo da coordinare meglio l’esecuzione del diritto alimentare (art. 103 cpv. 2).
Lo stesso vale per gli enti di certificazione e controllo: sebbene il loro fondamento giuridico risieda nella legislazione agricola (p.es. enti di certificazione ai sensi dell’art. 28 segg. dell’ordinanza del 22 settembre 199720 sull’agricoltura biologica oppure l’organo di controllo ai sensi dell’articolo 36 dell’ordinanza del 14 novembre 200721 sul vino), nel quadro dei loro compiti legali possono imbattersi in circostanze che le autorità di controllo in materia di derrate alimentari devono giudicare come inganno da un punto di vista della legislazione alimentare (art. 105).
I termini «trattamento» e «dati personali» devono essere intesi ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD) (v.22 art. 3 lett. a ed e). Il trattamento include per esempio la raccolta, la conservazione, la comunicazione e la distruzione dei dati personali. Le autorità competenti di Confederazione e Cantoni, nonché i soggetti terzi, possono trattare soltanto i dati necessari per adempiere i loro compiti legali. Il trattamento (art. 99 cpvv. 2–5) ed eventualmente lo scambio di dati (art. 101) non costituiscono un’opzione bensì un obbligo dei diversi soggetti menzionati.
Per «forma del trattamento» (art. 100) si intende il modo in cui i dati vengono trattati. I dati personali devono essere conservati in collezioni di dati sicure (cpv. 1). Questo significa che devono essere adottate misure tali da garantire che i dati personali siano accessibili soltanto ai soggetti che ne hanno necessità per svolgere il proprio lavoro e che siano protetti da distruzione o modifica indesiderata. La sicurezza deve essere garantita indipendentemente dalla forma in cui i dati sono stati raccolti: per esempio le collezioni in formato cartaceo possono essere tenute sottochiave, mentre per quelle in formato elettronico devono essere rilasciati diritti di accesso individuali a chi ne ha diritto, normalmente tramite nomi utente o password. In base al capoverso 2 i dati personali devono essere anonimizzati, se questo non impedisce alle autorità di assolvere correttamente ai propri compiti: per esempio, un laboratorio privato, a cui è stata affidata l’esecuzione di analisi, non dovrebbe venire a conoscenza del nome dell’azienda interessata. I dati personali menzionati al capoverso 3 sono considerati degni di particolare attenzione ai sensi della LPD e devono pertanto essere protetti e trattati in maniera confidenziale con un’attenzione particolare. Fra questi rientrano non soltanto i dati personali relativi alle sanzioni ma anche quelli su procedimenti amministrativi o penali. In questo modo i dati personali legati ai controlli rappresentano dati personali degni di particolare attenzione: fra questi vi è anche la ragione sociale dell’azienda controllata, indipendentemente dal fatto che sia stata rilevata una non conformità o meno. Questi dati personali degni di particolare attenzione possono essere comunicati o pubblicati solo se espressamente previsto dalla legge. In particolare se vi sono prodotti che possono mettere seriamente a repentaglio la salute oppure in presenza di un grave inganno che rende necessaria l’adozione di provvedimenti immediati. Infine, le autorità di esecuzione e i terzi di cui al capoverso 4 sono tenuti a varare regolamenti interni sulle modalità di trattamento e protezione dei dati personali. Occorre quindi
19 RS 910.1
20 RS 910.18
21 RS 916.140
22 RS 235.1 Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari