Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

4. Titolo: Formazione delle persone incaricate dei controlli ufficiali, attestati di capacità e diplomi (art. 64-98)

Tutte le persone incaricate dei controlli ufficiali nei Cantoni devono aver seguito una formazione descritta nella presente ordinanza. L’articolo 64 capoverso 6 impone inoltre loro di mantenere aggiornate le loro conoscenze nel loro settore di competenza. Questa disposizione si applica sia alla formazione secondo la legislazione attuale che a quella disciplinata dal nuovo diritto. In questo modo si garantisce che le autorità di esecuzione aggiornino costantemente le proprie conoscenze. Questa formazione dovrà svolgersi in analogia a quella prevista dall’articolo 9 dell’ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico19.

Il finanziamento dei costi di formazione è descritto all’articolo 65. I costi dei materiali non coperti sono ripartiti equamente tra Confederazione e Cantoni.

La funzione di direttore ufficiale d’esame è stata aggiunta alle attività ufficiali di cui all’articolo 66. In questo modo s’intende dare a queste persone, per esempio a un responsabile di analitica in un laboratorio cantonale che ha concluso una formazione adeguata, la possibilità di firmare ordini giuridicamente vincolanti.

In futuro vi sarà un’unica commissione di esame responsabile della formazione dei due esami di diploma DCUD e DCUDD (articoli 67-69). La nuova commissione di esame deve essere composta da persone in grado di coprire entrambi gli esami di diploma. La formazione, gli esami e il rilascio del certificato cantonale di capacità vengono eseguiti interamente a livello cantonale senza influenza da parte della CE o dell’USAV.

Ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera b, ora l’autorità cantonale di esecuzione ha la possibilità di affidare determinati incarichi a soggetti che non sono in possesso né del diploma federale per il controllo ufficiale delle derrate alimentari (DCUD) né di quello per il controllo ufficiale delle derrate alimentari a livello dirigenziale (DCUDD). Per la formazione professionale di base devono essere in possesso di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di un diploma di fine studi. Le persone che hanno ottenuto un attestato di capacità in qualità di assistente specializzato ufficiale possono effettuare e disporre controlli, inventari o campionature nel loro settore di attività. La formazione delle persone, gli esami e il rilascio dell’attestato sono compiti affidati totalmente al chimico cantonale formatore. Gli attestati di capacità possono essere rilasciati solo per i settori di competenza di cui all’allegato 8 (p.es. campionatura, numero 1, o controlli in aziende specifiche, numero 2, lettere a–d), in modo che i Cantoni possano reclutare, formare e impiegare rapidamente il personale in settori di competenza specifici. Per ottenere una panoramica sugli attestati di capacità rilasciati a livello nazionale, i Cantoni sono tenuti a notificare ogni anno entro il 31 gennaio all’USAV i soggetti che hanno ottenuto l’attestato e il relativo settore di competenza.

Nella formazione la denominazione del diploma è stata separata dalla denominazione della funzione. La struttura dei due cicli di studio per il DCUD e il DCUDD è modulare. Le motivazioni per il passaggio al nuovo sistema risiedono nel risparmio di risorse e nella promozione dell’autodidattica. I cicli di studio dovranno essere più standardizzati e armonizzati rispetto al passato. In futuro, un’unica Commissione di esame sarà responsabile per entrambi i cicli di studio. Il finanziamento dei due cicli di formazione è disciplinato in generale nell’articolo 65 e nello specifico negli articoli corrispondenti. Oltre alla tassa d’esame e l’emolumento per il diploma, occorre pagare un altro emolumento per partecipare ai moduli di formazione, destinato a coprire le spese sostenute per l’organizzazione e lo svolgimento dei moduli. Entrambi gli esami possono essere ripetuti senza limitazione alcuna.

Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari