Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

o SN), nonché altre organizzazioni internazionali riconosciute come l’Association of Official Analytical Chemists (AOAC) o l’Organisation Internationale de la vigne et du vin (OIV) (cpv. 2).

L’allentamento delle disposizioni relative all’utilizzo di metodi validati (cpvv. 3 e 4) è stato adottato per accelerare la gestione dei nuovi rischi chimici o microbiologici.

Capitolo 3: Esecuzione delle campionature (artt. 49-60)

Questi articoli vengono in massima parte ripresi dalla precedente versione dell’OELDerr del maggio 2017.

Anche in questo caso, le autorità federali hanno facoltà di utilizzare un rapporto sulla campionatura semplificato al momento dell’importazione, del transito e dell’esportazione (art. 55 cpv. 4).

Se un campione non viene contestato, il valore di acquisto della merce sarà rimborsato su richiesta al proprietario della merce. Il rapporto di campionatura e il rapporto di analisi devono essere forniti insieme alla domanda.

Capitolo 4: Laboratori nazionali di riferimento (art. 61-63)

Secondo l’articolo 43 LDerr è compito della Confederazione gestire i laboratori nazionali di riferimento. Se tuttavia in uno degli ambiti di cui all’allegato 6 (art. 61 cpv. 1) nessuna unità amministrativa della Confederazione è in grado di assumere il compito di laboratorio di riferimento, poiché mancano le competenze tecniche o i mezzi necessari, l’USAV deve affidare tale funzione a laboratori terzi (cantonali, universitari ecc.) in Svizzera o eventualmente all’estero. Ai sensi dell’articolo 43 capoverso 2 LDerr, l’assegnazione della funzione di laboratorio nazionale di riferimento avviene in base alle disposizioni della legge federale sugli acquisti pubblici16.

Nella UE i laboratori di riferimento nel sistema del controllo delle derrate alimentari hanno un ruolo importante (art. 92 segg. del regolamento (UE) n. 2017/62517): la creazione di tali laboratori in Svizzera consente di associarsi a questa rete europea.

L’elenco di cui all’allegato 6 (art. 61 cpv. 1) è stato stilato sulla base dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/200418) nonché degli atti delegati e deve essere tenuto aggiornato dall’USAV (art. 120). In vista di futuri accordi con l’UE, per gli stessi ambiti di attività dell’intero settore delle derrate alimentari devono essere stabiliti laboratori nazionali di riferimento come nell’UE.

Questi laboratori devono essere particolarmente qualificati nel loro settore e distinguersi per competenza tecnica ma anche per un elevato grado di indipendenza. I loro compiti (p.es. collaborazione con i laboratori comunitari di riferimento, coordinamento delle attività dei laboratori ufficiali incaricati dei controlli, inoltro delle informazioni dei laboratori comunitari di riferimento alle competenti autorità svizzere) sono descritti all’articolo 101 del regolamento (UE) n. 2017/625 e sono stati recepiti nell’allegato 7 della presente ordinanza (art. 63 cpv. 1). Le modalità di assolvimento di tali compiti sono fissate dall’USAV tramite contratti di prestazione.

All’articolo 62 sono definiti i requisiti che i laboratori di riferimento sono chiamati a soddisfare.

16 RS 172.056.1

17 Cfr. nota a piè di pagina 3.

18 Cfr. nota a piè di pagina 1. Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari