Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Sezione 3: Conservazione, archiviazione e distruzione
Per ottemperare efficientemente ai propri obblighi di esecuzione, le competenti autorità federali e cantonali sono tenute a conservare i dati personali per almeno cinque anni (art. 107). Tale prescrizione consente in particolare di conservare i dati necessari per procedure di ricorso o in caso di reiterazione del reato. Ai sensi dell’articolo 107 capoverso 2 i dati personali vengono distrutti dopo un termine di conservazione minimo di dieci anni, se non sono più necessari per adempiere compiti legali, oppure mantenuti se continuano a servire per l’attività esecutiva. Nel secondo caso devono essere conservati fino a quando sono effettivamente necessari, ma devono comunque essere distrutti o resi anonimi dopo 30 anni. L’anonimizzazione equivale a una distruzione delle informazioni che consentono di risalire all’identità di un’azienda o di una persona. I dati personali devono essere distrutti su tutti i supporti, sia cartacei sia elettronici.
Capitolo 2: Trattamento di dati allo scopo di un’analisi dei rischi (artt. 108 – 110)
Oltre allo scambio di dati per ottemperare ai compiti di controllo, le autorità federali e cantonali, nonché i soggetti terzi, devono scambiarsi informazioni a scopo di analisi dei rischi. L’obiettivo è quello di elaborare dati in grado di fornire informazioni sulla situazione sanitaria in Svizzera, affinché si possano adottare specifiche misure di gestione del rischio (campagne nazionali, coordinamento e frequenza dei controlli ecc.).
I dati impiegati per l’analisi dei rischi vengono utilizzati anche per la stesura di rapporti volti a informare il pubblico ai sensi dell’articolo 24 LDerr. Contrariamente allo scambio dei dati personali, in questo caso i dati devono essere necessariamente anonimizzati e quindi possono essere conservati per un tempo illimitato. L’articolo 108 capoverso 2 lettera b estende lo scambio ai dati derivanti dai controlli approfonditi.
6. Titolo: Emolumenti e altre disposizioni di esecuzione (artt. 111–116)
Gli emolumenti riscossi dall’USAV sui controlli approfonditi sono riportati nell’allegato 9. Gli articoli 112 e 113 stabiliscono che gli emolumenti all’USAV vengono calcolati sulla base dell’allegato 9 (in precedenza sulla base delle disposizioni doganali). Le disposizioni di cui agli articoli 116–117 si riferiscono agli emolumenti che possono essere richiesti dai Cantoni.
Capitolo 2: Autorizzazione di esami da parte delle autorità estere
Secondo l’articolo 46 LDerr in combinato disposto con l’articolo 31 dell’ordinanza del 25 novembre 199824 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, l’USAV è l’autorità competente per il rilascio di autorizzazioni ad autorità estere che intendono presentare richiesta per il controllo di un’azienda svizzera che esporta derrate alimentari o oggetti d’uso nel loro Paese (art. 118).
Capitolo 3: Aggiornamento degli allegati (articolo 119)
È indispensabile che l’USAV, come avviene già oggi, ottenga la competenza di aggiornare al più recente stato della scienza e della tecnica, nonché al diritto vigente presso i principali partner commerciali, le disposizioni di natura tecnica contenute negli allegati. In tal modo sarà possibile evitare che si creino ostacoli tecnici commerciali. Inoltre, l’USAV deve avere la competenza di fissare termini transitori al riguardo.
III. Ripercussioni
24 RS 172.010.1 Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari