Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
DCUD
Per il DCUD sono previsti corsi di base in materia di diritto, caratterizzazione e pubblicità, controllo autonomo e aziendale. L’apprendimento di ulteriori nozioni sulle diverse tematiche deve svolgersi sotto la guida del chimico cantonale o con lo studio individuale. È possibile sostenere l’esame per il DCUD non appena sono state acquisite le necessarie conoscenze, in ogni caso non prima di tre mesi. L’esame teorico si svolge in forma orale o scritta. La parte pratica si svolge nel Cantone di appartenenza e viene condotta dal chimico cantonale e accompagnata da un membro della commissione di esame. Il DCUD viene rilasciato una volta superati l’esame teorico e quello pratico.
L’articolo 79 capoverso 2 stabilisce che una persona non ancora in possesso di un diploma ufficiale a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza, va in pensione entro dieci anni e nel corso dei precedenti dieci anni ha lavorato nell’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, può esercitare eccezionalmente la funzione di ispettore o controllore delle derrate alimentari, a condizione che vi sia il consenso da parte dell’USAV.
DCUDD
Per l’ammissione al DCUDD è indispensabile essere in possesso del DCUD. Anche la struttura del ciclo di studi per il conseguimento del DCUDD è modulare. I moduli centrali sono offerti per tre (diritto, analisi dei rischi, approvvigionamento di acqua potabile) delle quattro materie. Per questi moduli occorre presentare attestati di rendimento o di esame. Competente per lo svolgimento degli esami teorici è la commissione di esame, che può delegare questa competenza al responsabile del modulo. Per dimostrare l’avvenuta formazione sulla valutazione di derrate alimentari e oggetti d’uso, è richiesto esclusivamente un attestato del responsabile del modulo. Tutte e quattro le materie dovrebbero essere approfondite con lo studio autodidattico. Per la parte pratica, che ora è stata integrata nell’esame, al candidato viene presentato un questionario relativo alle tematiche di cui all’articolo 93 cpv. 2, che deve essere elaborato per iscritto entro un giorno secondo le prescrizioni della commissione di esame. La presentazione orale dei risultati avviene il giorno dopo, oppure nei tempi indicati dalla commissione di esame, alla presenza della commissione stessa. In questo modo la parte pratica dell’esame può essere conclusa entro pochi giorni. La commissione di esame può delegare a un chimico cantonale anche lo svolgimento della parte pratica.
L’articolo 89 capoverso 2 stabilisce che per l’attività di chimico cantonale è indispensabile un diploma di master. Invece, per la formazione preliminare teorica al DCUDD, è sufficiente un diploma di bachelor. Per provare di aver svolto una formazione adeguata è necessaria anche un’esperienza professionale di due anni nel diritto alimentare (art. 91 cpv. 3).
Per prevenire quanto più possibile problemi nella copertura dei posti di chimico cantonale, il DCUDD può essere conseguito anche entro due anni dall’assunzione. Durante tale periodo il soggetto in questione tuttavia non può formare assistenti specializzati ufficiali (art. 98).
I diplomi conseguiti in base al sistema precedente (diploma federale di chimico, di ispettore e di controllore delle derrate alimentari) mantengono la loro validità (art. 122).
5. Titolo: Trattamento dei dati di esecuzione (artt. 99 – 110)
Sezione 1: Tipo e forma del trattamento
Per accertare l’assolvimento dei compiti prescritti per legge e garantire un’esecuzione coordinata lungo l’intera filiera agroalimentare (inclusi gli oggetti d’uso), è indispensabile uno scambio di informazioni fra le autorità competenti di Confederazione e Cantoni, nonché con terzi ai quali sono stati affidati determinati compiti legali (v. art. 55 e 60 LDerr). Se si verificano problemi in un’azienda o legati a un prodotto,
Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari