Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

sono rispettate (PER) o con i controlli veterinari ufficiali (ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2, dell’ordinanza concernente la produzione primaria [OPPrim, RS 916.020]).

D’altro canto, poiché le produzioni animale e vegetale sono spesso controllate separatamente, sono previste anche due soglie (o «cut-off») distinte a partire da cui le aziende annuali rientrano nella frequenza minima di controllo. Il criterio «più di 0,2 unità standard di manodopera (USM)», che è una delle condizioni di accesso ai pagamenti diretti, è soppresso perché non consente di fare una distinzione tra produzione animale e vegetale. Quindi, per il controllo della produzione animale, viene mantenuto soltanto il criterio «oltre 3 unità bestiame grosso (UBG)». Per il controllo della produzione vegetale viene introdotto un nuovo valore soglia unicamente basato sulla superficie: «oltre 5 ha di superficie agricola utile (SAU) o oltre 50 are di colture speciali» (num. 1.1.1).

Questa modifica presenta il vantaggio di chiarire la situazione in particolare per le aziende con più di 3 UBG e superficie ridotta: in queste aziende, la produzione vegetale non sarà più soggetta alla frequenza minima dei controlli, ma sarà soggetta a controlli secondo i criteri definiti dalle autorità cantonali competenti ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2. Per le aziende che presentano meno di 3 UBG e non hanno colture speciali, il nuovo valore soglia (5 ha di SAU) è leggermente inferiore a quello attuale di 0,2 USM (pari all’incirca a 9 ha di SAU).

In futuro, le acquacolture (numero 1.2) saranno controllate ai sensi delle direttive del PCNP a partire da una produzione annua di 500 chilogrammi (legislazione attuale: 10 tonnellate). La modifica della quantità riflette le circostanze vigenti in Svizzera.

Elenco 2:

La categoria «Commerciante o importatore di vegetali e prodotti vegetali» (num. 2.1) è stralciata, visto che le disposizioni della sezione 3 dell’OPCNP, a cui si riferisce l’allegato 1, non si applicano ai controlli di cui all’ordinanza sulla salute dei vegetali (v. art. 2 cpv. 3 lett. a). I commercianti o importatori di derrate alimentari di origine vegetale sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 20 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02) e dunque inclusi nell’elenco 3 (categoria C e seguenti).

È stata precisata la definizione della categoria 2.10. Le aziende di esigua capacità ai sensi dell’articolo 3 lettera m dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (RS 817.190, OMCC) sono controllate con una frequenza definita ad hoc dal Cantone (articolo 55 OMCC).

Sono state aggiunte due nuove categorie (2.15 e 2.16) nel campo della sanità animale.

Elenco 3: è stata apportata qualche correzione minima all’elenco 3 (A104: nuova definizione; A104, 105 e 117: correzione rinvio ad altri elenchi; A214, B202: nuove categorie).

Allegato 2

L’allegato 2 è in linea con il diritto vigente e contiene l’elenco degli argomenti per i quali, in virtù di accordi internazionali, sono necessarie campagne nazionali sui prodotti (vedi spiegazioni dell’articolo 18).

Allegato 3

L’allegato 3 contiene le ordinanze il cui rispetto deve essere controllato secondo le disposizioni delle sezioni 3 e 4 nel settore della produzione primaria.

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.