Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dellʼinterno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento relativo alla

modifica dell’ordinanza concernente la macellazione

e il controllo delle carni

I. Situazione iniziale

Nel quadro della revisione del diritto in materia di derrate alimentari, entrata in vigore il 1° maggio 2017, l’ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC, RS 817.190) è stata sottoposta a una revisione totale, mentre l’ordinanza del DFI concernente l’igiene nella macellazione (OIgM, RS 817.190.1) è stata riveduta parzialmente.

La revisione dell’OMCC ha in particolare rafforzato la responsabilità individuale dei cacciatori e il flusso di informazioni lungo la filiera alimentare. Grazie a una formazione approfondita nel campo dell’igiene alimentare, i cacciatori acquisiscono lo status di «persona esperta» e le conoscenze specialistiche necessarie per valutare autonomamente la selvaggina abbattuta. In questo modo si creano i presupposti per un’immissione sul mercato della selvaggina cacciata improntata alla responsabilità individuale.

Con la presente revisione dell’OMCC si intende recepire in particolare il postulato 17.3418 Vogler Permettere la macellazione in azienda anche per il consumo privato. Il postulato incarica il Consiglio federale «di esaminare quali modifiche del diritto sulle derrate alimentari ed eventualmente di altri ambiti sono necessarie per permettere la macellazione in azienda anche per il consumo non privato». Pertanto la revisione stabilisce regole per la cosiddetta «macellazione in azienda» e «macellazione al pascolo». In entrambi i casi tuttavia solo le prime fasi della macellazione (stordimento e dissanguamento) possono avere luogo nell’effettivo di provenienza degli animali, la trasformazione delle carcasse dovrà avvenire anche in futuro in un macello autorizzato.

Contestualmente l’OMCC è stata oggetto anche di altri aggiornamenti e precisazioni, ad esempio per quanto riguarda il controllo degli animali da macello nell’effettivo di provenienza, il controllo autonomo dell’igiene nella macellazione da parte delle aziende e gli emolumenti per il controllo degli animali da macello e delle carni.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 1 capoverso 2

L’OMCC non si applica alla macellazione destinata all’uso domestico privato; per quanto riguarda il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, la selvaggina d’allevamento e i ratiti, la deroga si applica solo se la macellazione avviene nell’effettivo di provenienza. È quindi necessario aggiungere che in caso di macellazione per uso domestico privato in futuro anche la trasformazione della carcassa dovrà avere luogo nell’effettivo di provenienza. Non appena la carcassa esce dall’effettivo di provenienza, la deroga in questione non è più applicabile.

Commento relativo alla modifica dellʼordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni