Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Articolo 9 Delega dei controlli

L’autorità cantonale di esecuzione può incaricare un organo di diritto privato di eseguire i controlli (articolo 55 capoverso 1 LDerr; articolo 38 capoverso 1 della legge federale sulla protezione degli animali [RS 455]; articolo 7 capoverso 1 della legge sulle epizoozie [RS 916.40]). L’articolo 9 elenca i criteri per avvalersi di questa possibilità e le responsabilità che devono essere assunte dall’autorità cantonale di esecuzione. In questo contesto, è inoltre necessario tener conto delle disposizioni e delle restrizioni imposte dalla legislazione specifica (p.es. art. 55 LDerr).

Sezione 4 Disposizioni specifiche per la produzione primaria (articoli 10-17)

La sezione 4 contiene disposizioni che devono essere applicate esclusivamente ai controlli nel settore della produzione primaria. Le disposizioni pertinenti, il cui rispetto deve essere controllato, sono specificate nell’allegato 3 (art. 10). Questi controlli devono essere coordinati in modo tale che le imprese non subiscano in linea di principio più di un controllo all’anno. È inoltre garantito il coordinamento con le ordinanze il cui rispetto è soggetto a controlli ai sensi dell’ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC, RS 910.15 art. 11).

Nel caso della produzione primaria animale, deve inoltre essere possibile effettuare un controllo detto amministrativo ai sensi dell’articolo 3 lettera g a titolo del controllo di base (art. 12), a condizione che negli ultimi due controlli siano state rilevate solo inadempienze di trascurabile importanza. Questo controllo si basa sulle informazioni disponibili senza doversi recare sul sito dell’azienda agricola, per esempio sui dati registrati nelle varie banche dati specifiche della Confederazione. Tutte le informazioni disponibili di queste diverse banche dati possono essere utilizzate per i controlli amministrativi.

Deve essere possibile effettuare controlli intermedi nelle imprese il cui rischio è stato valutato come elevato dall’autorità cantonale (art. 13). Questi controlli intermedi non hanno alcuna influenza sulla frequenza dei controlli ai sensi dell’allegato 1.

L’articolo 14 specifica il numero minimo di controlli senza preavviso. I risultati dei controlli devono essere registrati dalle autorità di controllo nei sistemi informativi dell’USAV e dell’UFAG (ASAN e Acontrol, art. 15). Queste persone addette ai controlli devono infine essere obbligate, in determinate circostanze, a notificare alle altre autorità eventuali infrazioni riscontrate (art. 16).

Nel settore della produzione primaria animale, l’ordinanza consente all’USAV di istituire, in collaborazione con le autorità cantonali, programmi prioritari intesi a risolvere in modo mirato le inadempienze specifiche alla normativa sulla protezione degli animali individuate dalle autorità competenti (art. 17). In questo contesto si specifica che una percentuale definita delle imprese che detengono una determinata specie di animali deve essere controllata sulla base di punti di controllo concreti. Per non imporre obiettivi di controllo troppo rigorosi ai Cantoni, è possibile discostarsi dai requisiti del programma per il 20% della percentuale definita (cpv. 3).

Sezione 5 Altre disposizioni

Articolo 18 Programmi nazionali di controllo

L’articolo 18 concretizza l’articolo 42, capoversi 2 e 3 lettera b LDerr e prevede il coordinamento dei programmi nazionali di controllo. La terminologia è stata adattata al nuovo contesto internazionale.

Il capoverso 2 descrive le due categorie di programmi di controllo che rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione. La lettera a si riferisce ai programmi che la Svizzera attua per rispettare gli accordi sottoscritti a livello internazionale, come il Protocollo sull’acqua e la salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazio-

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.