Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

nali (RS 0.814.201) o l’accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Unione europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). Per questa prima categoria numero e tipo di campioni, in linea di principio, sono predefiniti dagli accordi in questione. L’attuazione di questi programmi di controllo è spesso un requisito dell’accordo internazionale in questione per consentire l’esportazione di derrate alimentari svizzere verso altri paesi vincolati dall’accordo.

Articolo 19 Raccolta di informazioni e dati

Questa raccolta di informazioni e dati è già presente nella versione entrata in vigore il 1° maggio 2017. La terminologia è stata adattata al nuovo contesto internazionale. I dati qui menzionati e le modalità del loro trattamento sono descritti negli articoli 59 e seguenti della LDerr e negli articoli 165c e 165d LAgr.

Sezione 6 Rapporti

Articolo 20 Rapporto annuale

L’articolo 20 definisce il contenuto del rapporto annuale sull’attuazione del PCNP, che è ampiamente armonizzato con le disposizioni equivalenti del diritto internazionale, in particolare l’articolo 113 del regolamento (UE) n. 2017/625. Questo rapporto annuale è redatto dall’UFAL sulla base delle informazioni fornite dalle autorità federali e cantonali. Indica in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi operativi e strategici stabiliti nel PCNP. Descrive inoltre brevemente gli indicatori di performance utilizzati, a meno che non siano già descritti nel piano stesso. Per i controlli programmati, il rapporto indica in che misura gli obiettivi fissati per la frequenza e l’intensità dei controlli sono stati raggiunti. Per i controlli non programmati, ne spiega brevemente la motivazione.

Articolo 21 Rapporti specifici

L’articolo precisa che i programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 18 devono essere oggetto di rapporti specifici. Questi rapporti vanno allestiti ogni anno. Devono tra l’altro fornire informazioni sui risultati dei controlli ufficiali effettuati nell’ambito del PCNP nell’anno precedente, chiarire il tipo e il numero di infrazioni rilevate dalle autorità competenti e le misure adottate per garantire l’efficiente attuazione del PCNP (cfr. anche l’art. 113 del regolamento (UE) n. 2017/625).

Sezione 7 Attuazione e sorveglianza dell’esecuzione

Articolo 22

L’articolo 22 menziona gli uffici federali incaricati di sorvegliare l’esecuzione dell’ordinanza.

Allegati

Allegato 1

Elenco 1: Per migliorare l’efficienza dei controlli igienici nella produzione primaria vegetale, la frequenza minima di questi controlli è ridotta a otto anni (invece che ogni quattro anni). Questo consentirà ai Cantoni di razionalizzare meglio i controlli di base in funzione dei rischi legati ai diversi tipi di produzione vegetale e di liberare risorse per rafforzare i controlli supplementari basati sul rischio individuale d’azienda (segnatamente nelle realtà in cui siano state rilevate carenze). Questa modifica va nello stesso senso dei cambiamenti previsti nel campo dei pagamenti diretti di cui alla nuova ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole. Sarà così ancora possibile combinare i controlli igienici nella produzione vegetale con i controlli legati alla prova che le prestazioni ecologiche

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.