Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Articolo 5 Contenuto del piano di controllo nazionale
Il contenuto del PCNP è ampiamente in linea con le disposizioni internazionali equivalenti, in particolare con l’articolo 110 del regolamento (UE) n. 2017/625. A livello pratico si tratta di un documento di un centinaio di pagine, recante i diversi elementi indicati dalle lett. a–m, pubblicato sul sito Internet dell’Unità federale per la catena alimentare (UFAL).
Articolo 6 Elaborazione, approvazione e revisione del piano di controllo nazionale
Per ottimizzare il sistema di controllo, è essenziale rivedere periodicamente il PCNP, tenendo conto in particolare delle valutazioni degli anni precedenti (cpv. 2). Il PCNP ha carattere politico e si ripercuote sulle risorse dei Cantoni. Per questo motivo, l’ordinanza prevede che i due dipartimenti interessati (DEFR e DFI) ne approvino l’adozione e le successive revisioni (cpv. 4 e 7). Il capoverso 5 specifica i fattori che possono comportare una revisione del PCNP. Le revisioni possono riguardare, per esempio, gli elementi che determinano dei cambiamenti nella valutazione della situazione o dell’organizzazione. Possono anche riguardare il contenuto del piano stesso nel momento in cui vi sono nuove conoscenze o emerge una situazione che al momento della pianificazione era sconosciuta.
Art. 7 Controlli di base
Il capoverso 1 stabilisce l’intervallo massimo per i controlli di base delle varie imprese dell’intera filiera agroalimentare e, a questo proposito, fa un riferimento all’allegato 1. Gli intervalli tra i controlli variano da sei mesi a dieci anni. Gli intervalli massimi dei controlli sono stati definiti in funzione del rischio per le diverse categorie di aziende.
Le aziende che non sono elencate nell’allegato 1 sono soggette ai controlli secondo criteri definiti dalle competenti autorità cantonali e federali di esecuzione (capoverso 2).
Tra i controlli previsti dall’allegato 1 possono essere effettuati controlli a campione ai sensi dell’articolo 3, lettera h, affinché le persone che all’interno dell’impresa interessata sono responsabili dell’osservanza dei requisiti determinanti, non si orientino troppo alle frequenze dei controlli di cui all’allegato 1.
Per armonizzare i controlli negli ambiti interessati, gli uffici stabiliscono, in collaborazione con le autorità esecutive, elenchi standardizzati dei punti da controllare e dei criteri per valutarli (capoverso 3). Tale prescrizione non è stata modificata. Queste liste riprendono le disposizioni fissate dalla legislazione e spiegano meglio ciò che ci si aspetta dall’impresa e secondo quali criteri sarà giudicata la conformità.
I capoversi da 5 a 6 e 8 corrispondono all’articolo 8, capoversi 2, 3 e 5 del diritto vigente. Per le imprese ad alto rischio, la possibilità di aumentare la frequenza dei controlli di cui all’allegato 1 (cpv. 4) deve restare invariata. Ne è esclusa la produzione primaria, e in questi casi è possibile effettuare un controllo intermedio (cfr. commento della sezione 4).
Se durante i controlli di base non è stato possibile verificare elementi importanti, è possibile eseguire un secondo controllo di base non soggetto alla coordinazione dei controlli (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. d).
Articolo 8 Controlli supplementari
Oltre ai controlli di base, è possibile effettuare altri controlli (a seconda dei rischi). Questi controlli supplementari possono essere provocati dal sospetto fondato di un’infrazione nonché dalla necessità di verificare se vi sono cambiamenti sostanziali all’interno dell’azienda o se le misure di rettifica ordinate sono state adottate.
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.