Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dellʼinterno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
collaboratori in questione abbiano assolto con successo la formazione di assistente specializzato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni (cpv. 1 lett. b)
Se questi ultimi svolgono però solo attività ausiliarie, è sufficiente che il veterinario ufficiale competente provveda a formarli e aggiornarli regolarmente per i compiti specifici che eseguono. Tra le attività ausiliarie rientrano in particolare i lavori ripetitivi alla catena di montaggio quali lo scarto di animali morti.
Capoverso 2: nelle aziende con un’esigua capacità produttiva, non è necessario che un veterinario ufficiale sia presente per tutta la durata della macellazione, per cui in futuro questo obbligo varrà solo per le grandi aziende.
Articolo 52 capoverso 3 lettera b e articolo 53 capoverso 2bis
In caso di macellazione al pascolo (cfr. art. 3b), occorre che sia presente in loco un veterinario ufficiale per sorvegliare l’abbattimento e il dissanguamento degli animali (art. 53 cpv. 2bis). Al fine di evitare carenze di personale, i Cantoni potranno impiegare per questo compito anche veterinari non ufficiali, purché dispongano della qualifica necessaria (art. 52 cpv. 3 lett. b n. 2). La possibilità di affidare a veterinari non ufficiali ma sufficientemente qualificati il controllo degli animali da macello e delle carni in aziende con un’esigua capacità produttiva (art. 52 cpv. 3 lett. b n. 1) è invece già prevista dal diritto vigente.
Articoli 60 e 61
In futuro, i Cantoni potranno fissare gli emolumenti per il controllo degli animali da macello e delle carni non solo per singolo animale, ma anche per kg di carne al termine della macellazione o in funzione del tempo impiegato (art. 60 cpv. 4). Gli emolumenti minimi e massimi a cui i Cantoni si devono attenere sono indicati nei capoversi 4–6. Inoltre, i Cantoni devono poter prevedere emolumenti per una visita nel macello o nello stabilimento per la lavorazione della selvaggina, un controllo degli animali da macello nell’azienda di provenienza e per la presenza di un veterinario ufficiale nella macellazione al pascolo. Gli articoli 60 capoverso 2 e 61 capoverso 1 fissano le relative tariffe massime.
Il controllo degli animali da macello e delle carni non è finalizzato soltanto alla sicurezza alimentare, ma include anche aspetti legati alla salute e alla protezione degli animali. La riscossione di emolumenti per scopi legati alla sicurezza alimentare è espressamente prevista nella legge sulle derrate alimentari (art. 58 cpv. 2 lett. e; RS 817.0). Per i controlli degli animali da macello e delle carni finalizzati all’esecuzione della legislazione sulle epizoozie e sulla protezione degli animali, non possono invece essere riscossi emolumenti (art. 60 cpv. 1).
La modifica relativa all’età dei bovini nell’articolo 60 capoverso 3 recepisce un cambiamento nel regolamento sui controlli ufficiali dell’UE3 (cfr. commento relativo alla modifica dell’OIgM).
Per le attività veterinarie nell’ambito del controllo degli animali da macello e delle carni svolte al di fuori del normale orario di lavoro (lunedì-venerdì, 06.00-20.00), in base all’articolo 61 capoverso 2 i Cantoni possono fissare emolumenti più elevati, fino al doppio degli importi massimi stabiliti per gli emolumenti di base e il controllo di cui all’articolo 60 capoversi 2 e 4–6. Sotto il profilo materiale, i restanti capoversi dell’articolo 61 corrispondono ai capoversi 5 e 6 del vigente articolo 60 e all’articolo 61.
3 Cfr. nota a piè di pagina 2. Commento relativo alla modifica dellʼordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni