Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dellʼinterno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Articolo 63a
Nell’ambito dell’ultima revisione4 dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408) sono state aggiornate le basi giuridiche per il Sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko). In Fleko vengono registrati e analizzati i risultati dei controlli degli animali da macello e delle carni effettuati dagli organi esecutivi cantonali. I dati servono alla Confederazione ai fini di monitoraggio del mercato e permettono di formulare affermazioni sullo stato di salute degli animali macellati. I relativi obblighi di registrazione sono definiti nell’articolo 57 capoverso 2 OMCC.
In «Modifica di altri atti normativi» si risolve un punto in sospeso dell’ultima revisione. Rispetto alle altre disposizioni su Fleko, la regolamentazione dell’accesso ai dati di Fleko tramite la banca dati sul traffico di animali da parte di macelli, altri detentori di animali e altri soggetti autorizzati dovrebbe essere introdotta soltanto con una procedura di consultazione.
I macelli, gli altri detentori di animali e gli altri soggetti autorizzati non hanno accesso diretto alla Fleko, ma secondo lʼarticolo 20fbisO-SISVet possono consultare online i dati che li concernono relativi ai risultati dei controlli degli animali da macello e delle carni in riferimento alla loro commestibilità nella banca dati sul traffico di animali. I relativi diritti di accesso sono disciplinati nell’articolo 16 dell’ordinanza BDTA (RS 916.404.1). Analogamente alla regolamentazione contenuta nell’articolo 20fbisO-SISVet, anche i diritti di accesso di cui all’articolo 16 capoverso 1bisdell’ordinanza BDTA vengono estesi di conseguenza.
III. Ripercussioni
1. Ripercussioni per la Confederazione
Nessuna.
2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
La possibilità di effettuare macellazioni in azienda e macellazioni al pascolo potrebbe comportare oneri aggiuntivi per gli organi cantonali di esecuzione. Per sgravarsi, essi possono però impiegare veterinari non ufficiali (purché dispongano della qualifica necessaria) per la sorveglianza delle macellazioni al pascolo (art. 52 cpv. 3 lett. b n. 2); inoltre hanno la facoltà di riscuotere emolumenti per compensare tali oneri aggiuntivi.
In futuro, i Cantoni potranno fissare gli emolumenti per il controllo degli animali da macello e delle carni non solo per singolo animale, ma anche per kg di carne al termine della macellazione o in funzione del tempo impiegato. Questa prassi si applicherà nei macelli di grandi dimensioni, poiché un conteggio per singolo animale non è praticabile né per gli organi esecutivi né per i macelli stessi. In effetti, già oggi alcune ordinanze cantonali sulle tasse prevedono la possibilità di conteggiare per kg o in funzione del tempo. Di conseguenza le modifiche proposte non comporteranno cambiamenti sensibili relativi alle tasse di macellazione.
Nel 2006, introducendo l’età massima di 6 settimane per i vitelli, è stata creata la possibilità di calcolare per gli animali a partire da 6 settimane di vita la tariffa prevista per i bovini, possibilità che però non viene sfruttata dai macelli, che calcolano piuttosto per i bovini più anziani gli emolumenti applicabili ai
4 Modifica del 31 ottobre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019; (RU 2018 4543) Commento relativo alla modifica dellʼordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni