Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Commento relativo alla
modifica dell’ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale
(OAOVA)
I. Situazione iniziale
Lo scopo della modifica all’ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA; RS 817.021.23) è di ravvicinare i livelli massimi per i residui (LMR) al diritto dell’Unione europea (UE) e garantire un livello di sicurezza paragonabile in Svizzera. La tabella con i livelli massimi per i residui nell’allegato 2 non verrà più pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU) né nella Raccolta sistematica delle leggi federali, bensì, sul sito internet dell’USAV, sempre in formato tabellare. In tal modo si riduce notevolmente la lunghezza dell’OAOVA creando le basi per un processo di revisione semplificato.
II. Commento alle singole disposizioni
Articolo 2 capoverso 1 lettera d, articolo 3 capoverso 2 lettere b e l e articolo 7 capoverso 1
Questi articoli vengono modificati ai fini di una migliore comprensione. I livelli massimi specifici per residui legati a impieghi non previsti in Svizzera di prodotti fitosanitari o di biocidi corrispondono praticamente a tolleranze all’importazione. Una richiesta secondo l’articolo 7 per la fissazione di tolleranze all’importazione può essere presentata non solo per residui di prodotti fitosanitari non autorizzati in Svizzera, ma anche ad esempio per un prodotto fitosanitario autorizzato in Svizzera ma che all’estero è utilizzato in una coltura per la quale nel nostro Paese non vi è un’autorizzazione (per es. ananas, banane). Per determinare le intolleranze all’importazione si considera, secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera I, se in un Paese terzo esista già una buona pratica in materia fitosanitaria o di biocidi per la sostanza attiva / la combinazione alimentare in questione. Il concetto di «tolleranza all’importazione» era stato finora definito nell’articolo 2 capoverso 1 lettera d. La definizione tuttavia non era stata utilizzata nell’OAOVA. Essa può essere eliminata. L’articolo 7 capoverso 1 spiega cosa si intenda per tolleranze all’importazione.
Articolo 8 capoverso 2
Questo capoverso viene abrogato. Il principio contrario illustrato nell’articolo 8 capoverso 1 è obsoleto. Questo capoverso corrisponde all’articolo 18 capoverso 2 del regolamento (CE) n. 396/20051 e si
1Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; GU L 70 del 16.3.2005,
Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale