Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

rivolge esplicitamente agli Stati membri con l’obiettivo di raggiungere requisiti armonizzati per il rispetto e il superamento dei LMR.

Allegati Allegato 1

L’allegato 1 contiene un rimando statico all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. Le ultime modifiche all’allegato I dell’UE sono avvenute attraverso il regolamento (CE) 2018/1049, a cui ora si rimanda. Per adeguarsi all’UE, vengono abrogati i LMR per le derrate alimentari trasformate.

Allegato 2

L’allegato 2 elenca i LMR ammessi ed è ora pubblicato non più nella Raccolta ufficiale, bensì sul sito Internet dell’USAV.

Allegato 3

Sono stati inseriti in questo allegato zolfo, Terpenoid blend QRD 460 e pareti cellulari di Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS117.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

3. Ripercussioni sull’economia

Con le modifiche previste il diritto svizzero viene adeguato allo stato attuale della scienza e della tecnica e al diritto UE. Ciò agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l’UE, permettendo alle aziende di produrre per entrambi i mercati secondo prescrizioni unitarie.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’UE è il partner commerciale più importante della Svizzera nel settore alimentare. Per evitare ostacoli al commercio tra la Svizzera e l’UE e in vista di un eventuale accordo tra le due nel settore alimentare, i valori massimi qui proposti si orientano a quelli dell’UE. Questi si basano su fondamenti scientifici e tengono conto anche della buona pratica in materia fitosanitaria.

Le limitazioni svizzere specifiche introdotte per alcuni livelli massimi di residui si basano su studi riconosciuti a livello internazionale e sono necessarie per proteggere la salute dei consumatori.

pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1516 della Commissione, GU L 256 del 12.10.2018, pag. 45.

Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale