Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Capoversi 6–8: A livello di contenuto questi capoversi corrispondono agli attuali capoversi 5–7.

Articolo 91 capoversi 1bis, 3 e 6

Capoversi 1bise 3: Anche qui il termine DCE (documento comune di entrata) viene sostituito dal DSCE (documento sanitario comune di entrata).

Capoverso 6: l’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/6254 prevede che debbano essere emanate ulteriori disposizioni per le procedure che devono essere osservate per garantire la rintracciabilità delle derrate alimentari sottoposte a controlli approfonditi e per i documenti che accompagnano le merci qualora vengano prelevati campioni dalle autorità competenti. All’USAV bisogna conferire la competenza di emanare queste disposizioni molto tecniche a livello di Ufficio.

Modifica dell’OIPPE

Articolo 2 lettera b numero 1

Le prescrizioni in materia di dichiarazione delle bevande alcoliche dolci vengono adeguate nell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle bevande con quelle dell’UE, in modo tale che non deve più essere apposta l’indicazione supplementare sull’etichetta «bevanda alcolica dolce», bensì soltanto l’indicazione del tenore di alcool. Occorre pertanto abrogare la deroga del principio di Cassis de Dijon.

Articolo 2 lettera b numero 8

Occorre adeguare il rimando poiché i requisiti per l’impiego dell’indicazione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» sono ora disciplinati nell’ODerr.

Articolo 2 lettera b numero 9

Si tratta soltanto di un adeguamento terminologico al nuovo diritto sulle derrate alimentari. Le espressioni «additivi» e «coadiuvanti tecnologici» sono stralciate.

Dato che il termine di derrata alimentare comprenderà tutte le sostanze o i prodotti destinati a essere assunti dall’uomo in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata o dai quali si può ragionevolmente attendere siffatta destinazione (v. art. 4 cpv. 1 nLDerr), gli additivi e i coadiuvanti tecnologici non sono più esplicitamente menzionati nel testo di ordinanza. Se rimangono nella derrata alimentare, sono considerati derrate alimentari. I coadiuvanti tecnologici prodotti con l’aiuto della tecnologia genetica che non finiscono nella derrata alimentare e quelli contenuti nella derrata alimentare soltanto come residui non sono considerati derrata alimentare e pertanto non rientrano nell’obbligo di autorizzazione in materia di derrate alimentari.

4 Cfr. nota a piè di pagina 1. Commento relativo alla modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso